N. 474 ORDINANZA 23 ottobre - 6 novembre 2000
Ordinanza 23 ottobre-6 novembre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Condizioni di accesso - Disciplina transitoria - Preclusione per gli imputati rinviati a giudizio nel periodo compreso tra la data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e quella della entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Asserita disparita' di trattamento - Sopravvenute innovazioni al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. - Costituzione, art. 3.(GU n.47 del 15-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 13 aprile 2000 dalla Corte di assise di Novara nel procedimento penale a carico di Branca Domenico, iscritta al n.383 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2000, e il 4 aprile 2000 dal tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Gavinelli Paolo ed altro, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, il tribunale di Novara e la Corte d'assise di Novara - rispettivamente con ordinanze del 4 aprile 2000 e del 13 aprile 2000 - hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto si applichi ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 2000; che, ad avviso dei rimettenti, la norma denunziata consente l'accesso al rito abbreviato in forza del duplice presupposto che la richiesta sia formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 (e cioe' 2 giugno 1999) e che il relativo giudizio de quo al momento della richiesta non sia ancora pervenuto alla fase dell'istruttoria dibattimentale; che, peraltro, in esito alla novella introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 possono accedere al rito abbreviato - nelle forme del tutto analoghe a quelle previste dalla norma transitoria citata - tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata legge (e cioe' 2 gennaio 2000); che pertanto, ad avviso dei rimettenti, la circostanza che resti preclusa la possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria, per tutti quegli imputati rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza, precludendo agli imputati predetti la possibilita' di accesso al rito, che, nella sua nuova configurazione, si palesa maggiormente favorevole rispetto alla disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione. Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perche' verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1256