N. 744 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000
Ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro. Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto - Diritto del convivente more uxorio a succedere al conduttore in caso di cessazione della convivenza - Mancata previsione quando non vi sia prole comune - Discriminazione della posizione del convivente privo di figli rispetto a quella del coniuge - Richiamo alla sent. n. 559/1989 della Corte costituzionale. - Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6. - Costituzione, art. 3.(GU n.49 del 29-11-2000 )
IL GIUDICE Sciogliendo la riserva; Atteso, che l'attrice De Simone ha convissuto more uxorio con il convenuto Cirimbilla, nell'appartamento per cui e' causa, sito in Roma, via della Mendola 212, villino 17 int. 2, di proprieta' dell'INPGI, condotto in locazione da esso Cirimbilla; Che successivamente i predetti si sono separati e nell'appartamento de quo e' rimasta la De Simone; Che ora il Cirimbilla intende riottenere la disponibilita' del detto immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore; Che la De Simone ha agito per far dichiarare la propria successione ex art. 6 legge 392/1978 nel rapporto locatizio tra l'INPGI ed il menzionato Cirimbilla, ma allo stato la successione e' esclusa non essendovi prole tra i due; Che la medesima ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata in relazione all'art. 3 Cost. come modificato dalla sentenza n. 559/1989 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che il convivente more uxorio succeda anche in mancanza di prole comune; Che tale questione non appare manifestamente infondata, avuto riguardo alla posizione del convivente che, nella coscienza sociale, puo' ormai essere equiparata a quella di coniuge, anche in mancanza di figli comuni; Che la questione cosi' proposta e' rilevante, poicie' in caso di pronuncia favorevole la De Simone subentrerebbe nella titolarita' del rapporto locatizio de quo e non sarebbe obbligata al rilascio quale occupante senza titolo;
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 6 legge 392/1978 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente more uxorio succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. Dispone sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidenle del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi anche alle parti. Roma, addi' 9 marzo 2000. Il giudice: Ettari 00C1310