N. 744 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000

Ordinanza   emessa  il  9  marzo  2000  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente  tra  De  Simone Annarita e Cirimbilla
Giovanni ed altro.

Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo
-  Successione  nel  contratto - Diritto del convivente more uxorio a
succedere  al  conduttore  in  caso  di cessazione della convivenza -
Mancata  previsione  quando non vi sia prole comune - Discriminazione
della  posizione  del convivente privo di figli rispetto a quella del
coniuge - Richiamo alla sent. n. 559/1989 della Corte costituzionale.
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                             IL GIUDICE

    Sciogliendo la riserva;
    Atteso,  che l'attrice De Simone ha convissuto more uxorio con il
  convenuto  Cirimbilla,  nell'appartamento per cui e' causa, sito in
  Roma,  via  della  Mendola  212,  villino  17 int. 2, di proprieta'
  dell'INPGI, condotto in locazione da esso Cirimbilla;
    Che    successivamente    i   predetti   si   sono   separati   e
  nell'appartamento de quo e' rimasta la De Simone;
    Che  ora  il  Cirimbilla intende riottenere la disponibilita' del
  detto immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore;
    Che  la  De  Simone  ha  agito  per  far  dichiarare  la  propria
  successione  ex  art. 6  legge  392/1978 nel rapporto locatizio tra
  l'INPGI  ed  il menzionato Cirimbilla, ma allo stato la successione
  e' esclusa non essendovi prole tra i due;
    Che   la   medesima   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
  costituzionale  della  norma  sopra  citata in relazione all'art. 3
  Cost.  come  modificato  dalla  sentenza  n. 559/1989  della  Corte
  costituzionale,  nella  parte  in cui non prevede che il convivente
  more uxorio succeda anche in mancanza di prole comune;
    Che  tale  questione  non  appare manifestamente infondata, avuto
  riguardo   alla  posizione  del  convivente  che,  nella  coscienza
  sociale, puo' ormai essere equiparata a quella di coniuge, anche in
  mancanza di figli comuni;
    Che  la questione cosi' proposta e' rilevante, poicie' in caso di
  pronuncia  favorevole  la De Simone subentrerebbe nella titolarita'
  del  rapporto  locatizio de quo e non sarebbe obbligata al rilascio
  quale occupante senza titolo;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23,  terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina
  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per
  la  decisione  sulla  legittimita' costituzionale dell'art. 6 legge
  392/1978 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in
  cui   non  prevede  che,  in  caso  di  separazione  personale,  il
  convivente  more uxorio succeda al conduttore di un immobile ad uso
  abitativo anche in mancanza di prole comune.
    Dispone  sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti
  alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata al Presidenle del Consiglio dei ministri e comunicata ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Si comunichi anche alle parti.
        Roma, addi' 9 marzo 2000.
                         Il giudice: Ettari
00C1310