Rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (sesto livello retributivo). (Delibera n. 739).(GU n.81 del 17-10-2000)
IL PRESIDENTE Vista la propria delibera n. 739 del 30 giugno 2000 con la quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (sesto livello retributivo) dell'Istituto nazionale di geofisica da assegnare all'amministrazione - Segreteria tecnica; Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2000 nella quale e' stato pubblicato il bando predetto (n. 00E8688) e, rilevato che a pag. 9, art. 2, punto 2) - Requisiti per l'ammissione - l'esperienza riportata non e' corrispondente a quella richiesta e, inoltre, a pag. 10, art. 5, punti a), b) e c) - Titoli valutabili - sono errati i punteggi attribuibili; Ravvisata la necessta' di provvedere alla opportuna rettifica; Delibera: Il testo del bando di concorso di cui nelle premesse a pag. 9, art. 2, punto 2) - Requisiti per l'ammissione - e' sostituito come segue: 2) Comprovata esperienza, non inferiore ad anni cinque, acquisita attraverso contratti di lavoro anche a tempo determinato presso enti e organismi pubblici, con particolare riferimento a compiti di segreteria di organi direttivi, organizzazione di convegni e congressi scientifici nazionali e internazionali e cura di pubbliche relazioni; e, inoltre, il testo del bando di concorso di cui nelle premesse a pag. 10, art. 5, punti a), b) e c) - Titoli valutabili - e' sostituito come segue: a) titolo di studio - fino a un massimo di 8 punti: sara' valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; b) attivita' lavorativa - fino a un massimo di 16 punti: saranno valutati i servizi prestati e documentati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in relazione alla pertinenza con l'attivita' lavorativa prevista dall'art. 2, punto 2); c) qualificazione professionale - fino ad un massimo di 6 punti: se pertinenti l'attivita' prevista dall'art. 2, punto 2) potranno essere valutati: diploma di qualificazione professionale; corsi di qualificazione professionale con attestato di frequenza; diploma di laurea. La presente deliberazione sara' trasmessa alla Gazzetta Ufficiale per la necessaria pubblicazione. Roma, 29 settembre 2000 Il presidente: Boschi