DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 41 

Disciplina  del  trattamento  fiscale  dei  contributi  di assistenza
sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge
13 maggio 1999, n. 133.
(GU n.52 del 3-3-2000)
 
 Vigente al: 18-3-2000  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 10,  comma  1,  lettera l), della legge 13 maggio
1999, n. 133;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro della
sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e-bis), e' inserita
la seguente:
      "e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,  per  un  importo  complessivo  non  superiore  a lire
2.000.000  per  gli  anni  2001  e  2002. Per gli anni 2003 e 2004 il
suddetto  importo  e'  fissato  in  lire  3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal
2007.  Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo  12,  che  si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione  spetta  per  l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;";
    b)  all'articolo 48, comma 2, lettera a), dopo le parole: "a lire
7.000.000"  sono  aggiunte  le seguenti: "fino all'anno 2002 e a lire
6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione
di  lire  500.000  annue  fino  a  lire  3.500.000.  Fermi restando i
suddetti  limiti, a decorrere dal 1o gennaio 2003 il suddetto importo
e'  determinato  dalla  differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi  versati,  entro  i  valori fissati dalla terra e-ter) del
comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale  istituiti  o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto