DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2000, n. 49 

Disposizioni  correttive  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,  concernenti  il termine di opzione per il rapporto esclusivo da
parte dei dirigenti sanitari.
(GU n.58 del 10-3-2000)
 
 Vigente al: 11-3-2000  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Visto,  in  particolare,  gli articoli 15-quater e 15-quinquies del
predetto  decreto  n.  502  del 1992, e successive modificazioni, che
dispongono  in  ordine  all'opzione  per  il rapporto esclusivo per i
dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'articolo  10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
che  prevede  la  possibilita'  di disposizioni correttive ai decreti
legislativi attuativi della richiamata legge n. 419 del 1998;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  unificata, reso il 20 gennaio
2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Visto  il  parere  delle  commissioni  permanenti  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
fissato  al  14  marzo  2000.  Tale  termine si applica, altresi', ai
dirigenti  titolari  di  incarico quinquennale conferito prima del 31
dicembre  1998.  I  predetti dirigenti, in caso di non opzione per il
rapporto  esclusivo,  sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno
2000.
  2.  I  dirigenti  di  cui  all'articolo  15-quinquies, comma 7, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7,
e  che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto
esclusivo  ovvero  che  non abbiano comunicato l'opzione al direttore
generale,  possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile
2000,  la  verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il
direttore  generale  dispone  la verifica entro il 30 giugno 2000, da
concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un
comitato  composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni
di  presidente,  e  da  due  esperti  esterni all'azienda, di cui uno
nominato  dalla  regione  e  uno  nominato dal consiglio di direzione
dell'azienda.   Nel  caso  di  verifica  positiva  i  dirigenti  sono
confermati  nell'incarico di direzione della struttura complessa, con
rapporto  esclusivo,  per  ulteriori sette anni. Nel caso di verifica
non  positiva al dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante  direzione  di struttura in conformita' con le previsioni
del contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3.  I  dirigenti  di  cui  al comma 2 del presente articolo che non
chiedono   di   essere   sottoposti   a   verifica   sono  confermati
nell'incarico  di  direzione  della struttura complessa, con rapporto
esclusivo,  per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A
decorrere dal 1o maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma e'
conferito  un  incarico  professionale  non  comportante direzione di
struttura  in  conformita' con le previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
  4.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies,
comma  7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive  modificazioni,  in  caso  di  opzione per il rapporto non
esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto