MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2000, n. 128 

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
la  partecipazione  al concorso di cui all'articolo 1, comma 8, della
legge  20 ottobre  1999,  n.  380, indetto dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
(GU n.117 del 22-5-2000)
 
 Vigente al: 5-6-2000  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  aprile  1959,  n. 189, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare femminile";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142 riguardante il
regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. 3-4973 del 10 marzo 2000);
  Ritenuto  che  le  esigenze  di natura sia formativa, connesse allo
status  militare,  che  di impiego che hanno indotto all'adozione del
predetto regolamento sussistano anche con riferimento al personale di
sesso  femminile  da  reclutare nel Corpo della Guardia di finanza ai
sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
                               Adotta
il seguente regolamento:

                               Art. 1

  Gli  aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di
finanza  mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della
legge  20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di eta' non superiore a
35  anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande  di  partecipazione.  Tale  limite  di  eta'  si intende gia'
comprensivo  dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime
immissioni di personale femminile.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 10 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 351