Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.(GU n.119 del 24-5-2000)
Vigente al: 8-6-2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; Considerati i risultati della ricognizione effettuata nell'ambito degli uffici del Ministero delle finanze per l'individuazione degli uffici che, in ragione della necessita' di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi dall'adozione del predetto regime di orario; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6773 del 31 marzo 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze di cui ai successivi commi. 2. Nell'ambito degli uffici centrali: il gabinetto del Ministro, l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa e l'ufficio del coordinamento legislativo. 3. Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano l'apertura nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attivita' di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni staccate degli uffici del territorio competenti per la conservazione dei registri immobiliari e le conservatorie dei registri immobiliari non ancora soppresse. 4. Nell'ambito del Dipartimento delle entrate, in prossimita' della scadenza degli adempimenti fiscali, il direttore generale puo' individuare, con proprio provvedimento, gli uffici e i periodi in cui e' necessario garantire il servizio di assistenza ai contribuenti anche nella giornata di sabato. 5. Gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette osservano l'orario stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 aprile 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 350