MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2000, n. 131 

Regolamento  recante  norme per l'individuazione degli uffici esclusi
dal regime di orario articolato su cinque giorni.
(GU n.119 del 24-5-2000)
 
 Vigente al: 8-6-2000  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'articolo  6,  comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
che  demanda  ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e
dei   servizi   delle   amministrazioni   dello  Stato  da  escludere
dall'adozione  del  regime  di  orario  articolato  su  cinque giorni
lavorativi;
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  Considerati  i  risultati della ricognizione effettuata nell'ambito
degli  uffici  del Ministero delle finanze per l'individuazione degli
uffici  che,  in  ragione  della necessita' di assicurare prestazioni
continuative,  vanno  esclusi  dall'adozione  del  predetto regime di
orario;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
Ministeri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6773 del 31 marzo 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni di cui al comma
5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, gli uffici
centrali   e  periferici  del  Ministero  delle  finanze  di  cui  ai
successivi commi.
  2.  Nell'ambito  degli  uffici centrali: il gabinetto del Ministro,
l'ufficio  per  i  servizi dell'informazione e stampa e l'ufficio del
coordinamento legislativo.
  3.   Nell'ambito   del   Dipartimento  del  territorio,  assicurano
l'apertura  nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le
attivita'  di  trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli
immobili,  le sezioni staccate degli uffici del territorio competenti
per  la conservazione dei registri immobiliari e le conservatorie dei
registri immobiliari non ancora soppresse.
  4. Nell'ambito del Dipartimento delle entrate, in prossimita' della
scadenza  degli  adempimenti  fiscali,  il  direttore  generale  puo'
individuare, con proprio provvedimento, gli uffici e i periodi in cui
e'  necessario  garantire  il  servizio di assistenza ai contribuenti
anche nella giornata di sabato.
  5.  Gli  uffici  del  Dipartimento  delle  dogane  e  delle imposte
indirette  osservano  l'orario  stabilito  dal  decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 350