MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2000, n. 170 

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio
1999,  n.  67,  concernente  norme per l'istituzione ed il regime dei
depositi   fiscali   e   la  circolazione  nonche'  le  attivita'  di
accertamento  e  di  controllo  delle  imposte riguardanti i tabacchi
lavorati.
(GU n.145 del 23-6-2000)
 
 Vigente al: 8-7-2000  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione
della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Vista  la  legge  10  dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione    all'ingrosso    dei    tabacchi   lavorati   e
modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  dei tabacchi esteri, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione    fiscale    sui   tabacchi   lavorati,   e   successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente,
tra  l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente  tabacchi  italiani  che  svolge  le attivita' produttive e
commerciali  gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le  attivita'  di  interesse  generale  gia' affidate o conferite per
effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato  che  alla medesima vigilanza e controllo devono essere
assoggettate  le  attivita'  di  distribuzione  e vendita di tabacchi
lavorati  che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli  1,  2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e'
stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione
ed  il  regime  dei  depositi  fiscali  e  la circolazione nonche' le
attivita'  di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i
tabacchi lavorati;
  Visto   il   proprio  decreto  1o  giugno  1999,  n.  202,  recante
modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Considerato   che  gli  adempimenti  previsti  dal  citato  decreto
ministeriale  22 febbraio 1999, n. 67, non sono applicabili dall'Ente
tabacchi   italiani  nella  fase  transitoria  di  completamento  del
riassetto   del  sistema  distributivo  le  cui  misure  fondamentali
verranno  realizzate  entro  il  30  giugno  2002, e che in tale fase
transitoria   possono   essere   sostituiti   dall'osservanza   delle
disposizioni    amministrative   e   contabili   gia'   vigenti   per
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che offrono le
necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;
  Considerato  che  il riassetto del sistema distributivo, secondo le
linee  guida  del  piano  industriale  di  ristrutturazione aziendale
approvate   dal   Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  tabacchi
italiani,  comporta,  tra  l'altro,  la modifica dell'attuale sistema
incentrato  sulla  dotazione  ai magazzini di vendita con conseguenti
riflessi  sugli  adempimenti  amministrativi e contabili rilevanti ai
fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti
sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10161/UCL del 7 giugno 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67,
e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In  relazione all'evoluzione dei
sistemi   informatici   e   telematici  in  dotazione  ai  depositari
autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
provvedimento  del  direttore generale dell'Amministrazione medesima,
da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
vengono   determinate   e   aggiornate   le   modalita'  tecniche  di
contabilizzazione  e  di  comunicazione  dei  dati contabilizzati dei
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
  2.  I  nuovi  adempimenti  derivanti  dalle disposizioni recate dal
presente  decreto,  ad  eccezione di quelli prescritti dagli articoli
14,  15,  16  e  17,  sono  eseguiti  dai  depositi fiscali dell'Ente
tabacchi  italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara'
trasformato  l'Ente  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 giugno 2002.
  3.  La  circolazione  dei tabacchi lavorati di produzione nazionale
sul  cui  condizionamento  non  e' applicato il contrassegno di Stato
previsto  dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999,
n.  67,  fabbricati  entro  il  30  giugno  2000,  e' ammessa fino ad
esaurimento delle scorte.
  4.  I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare,
fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con
le  procedure  amministrative  e  contabili  in  precedenza applicate
dall'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato, e sono assoggettati ai
controlli  previsti  dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  14  ottobre  1958, n. 1074, concernente il regolamento di
esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
  5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i
depositi   fiscali  comunicano  mensilmente  all'Amministrazione  dei
monopoli  di  Stato,  per  ciascun  magazzino di vendita, l'ammontare
delle  relative  dotazioni  ricevute  ai  sensi dell'articolo 5 della
legge  22  dicembre  1957,  n.  1293.  Le  eventuali  modifiche delle
dotazioni  stesse  sono  comunicate entro cinque giorni. Le modifiche
che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini
di  vendita  sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma
dei   monopoli   di   Stato   e  sono  adottate  sotto  la  vigilanza
dell'Amministrazione  stessa  secondo  criteri  stabiliti con decreto
direttoriale.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 giugno 2000
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60