LEGGE 21 luglio 2000, n. 202
Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti.(GU n.171 del 24-7-2000)
Vigente al: 8-8-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Corte dei conti e' nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. 2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti piu' anziano nella qualifica. 3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino