DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227
Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.(GU n.192 del 18-8-2000)
Vigente al: 2-9-2000
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale della Guardia di finanza; Visti la legge 20 ottobre 1999, n. 380, ed il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che istituiscono e disciplinano il servizio militare volontario femminile; Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunita'; Sentita la commissione nazionale per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza). - Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza: a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2000 Il Presidente: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110