DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227 

Regolamento  recante  la  fissazione  dei  limiti  di  altezza per il
personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.
(GU n.192 del 18-8-2000)
 
 Vigente al: 2-9-2000  
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai
limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in
particolare  l'articolo  2,  il  quale  prevede  che  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri possono essere stabilite le
mansioni  qualifiche  speciali per le quali e' necessario definire un
limite di altezza e la misura di detto limite;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411, che in attuazione della predetta disposizione
stabilisce,  tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione
ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  della Guardia di
finanza;
  Visti  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, ed il decreto legislativo
31  gennaio  2000, n. 24, che istituiscono e disciplinano il servizio
militare volontario femminile;
  Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunita';
  Sentita  la  commissione  nazionale  per  la  parita' e per le pari
opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).
-  Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del
Corpo  della  Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di
altezza:
    a)  per  gli  ufficiali  di  complemento,  i  sottufficiali  e  i
finanzieri:  non  inferiore  a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61
per le donne;
    b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e
metri 1,64 per le donne".
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica anche alle
procedure  concorsuali  in  corso  alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110