MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2000, n. 231 

Regolamento   recante   modificazioni   ed  integrazioni  al  decreto
ministeriale  2  giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari
per  l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e
a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549/1995.
(GU n.196 del 23-8-2000)
 
 Vigente al: 7-9-2000  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  "norme  regolamentari  per l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di giuoco";
  Visto  l'articolo  3,  comma  229, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  e  a  quota fissa riservate al CONI sulle competizioni
sportive  organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie;
  Visto  l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del
1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme
per  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  predette scommesse sono
determinate  con regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze  e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione
delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da
parte  di  concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo
3,  comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso
il  Ministero  delle  finanze  gestisce  il  totalizzatore  nazionale
attingendo  ai  proventi  derivanti  dalle scommesse per la copertura
delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n.  174, che ha
approvato   il  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed  a quota fissa su
competizioni   sportive  organizzate  dal  CONI,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di modificare il predetto regolamento,
n. 174 del 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
  Vista  la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al
Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il
regolamento  recante  norme  per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse  a  totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate  dal  CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230,
della   legge   n.   549   del   1995,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  5,  comma  2,  le  parole "ed esattamente" sono
sostituite dalla parola "o";
    b) modifiche all'articolo 6:
      1)  al  comma  2,  dopo le parole "l'ora" e' aggiunta la parola
"ufficiale"  e dopo la parola "ammessi" sono aggiunte le parole, "gli
eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2";
      2) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Il gestore"
sono inserite le parole "Per le scommesse a quota fissa";
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 7.
                    Accettazione delle scommesse
  l.  Le  scommesse  sono effettuate esclusivamente presso i punti di
accettazione  espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorita'
di   pubblica   sicurezza,  secondo  quanto  stabilito  dal  presente
regolamento,  il  cui testo e' esposto al pubblico nei luoghi dove si
effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei
predetti  soggetti,  in  occasione  di  manifestazioni di particolare
interesse  o  comunque  connesse, possono aprire sportelli temporanei
per  la  raccolta  e  l'accettazione  delle scommesse all'interno dei
luoghi  di  svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo
limitato   alla   durata   della   medesima.  Il  CONI,  con  propria
deliberazione,   stabilisce   i   criteri   di   rilascio   di  detta
autorizzazione.
  2. E' vietata ogni forma di intermediazione.
  3.  Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi
oltre  l'inizio  ufficiale  della competizione sportiva. Le scommesse
accettate  oltre  l'inizio ufficiale della competizione comportano il
rimborso delle stesse.
  4.  Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni
comportano  in  caso  di  posticipazione, il protrarsi del termine di
accettazione;  in  caso  di  anticipazione le modifiche comportano il
rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate
dopo l'inizio della competizione.";
    d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 8.
Validita' delle scommesse e dei   risultati   che   ne  costituiscono
                              l'oggetto
  1.  La  scommessa  e' considerata valida quando il risultato che ne
costituisce l'oggetto e' conseguito sul campo.
  2. La scommessa e' considerata non valida:
    a)  quando  l'avvenimento  non  si  e'  svolto  entro  il  giorno
successivo a quello in programma;
    b) quando nessun concorrente si e' classificato;
    c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;
  3.  Nel  caso  di  scommesse su risultati parziali o su altri fatti
connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il
risultato  oggetto  della stessa e' gia' maturato sul campo, anche se
in momenti successivi l'avvenimento e' sospeso o annullato.
  4.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione  alla competizione di un
concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute
perdenti.
  5.  Il  risultato  oggetto  della scommessa e' tempestivamente reso
pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo
non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.
  6.  La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con
i   quali   e'  stata  espressa  sono  conformi  ai  risultati  degli
avvenimenti cui la stessa si riferisce";
    e)  all'articolo  9,  comma  1,  il  testo  della  lettera  c) e'
sostituito dal seguente "si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 7.";
    f) modifiche all'articolo 10:
      1)  al  comma 1, dopo la parola "sistema" e' aggiunta la parola
"centrale";
      2) Il comma 5 e' abrogato;
    g)  all'articolo  12,  comma 1, le parole "alla legge 22 dicembre
1951,  n.  1379,  con aliquota del 5 per cento" sono sostituite dalle
parole "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    h) all'articolo 16, comma 2, le parole "6 della legge 22 dicembre
1951,   n.  1379"  sono  sostituite  dalle  parole:  "8  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    i)  all'articolo  17, comma 1, le parole: "alla legge 22 dicembre
1951,  n.  1379,  e  successive  modificazioni" sono sostituite dalle
parole: "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    l) all'articolo 19 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "Il  gestore  redige  e rende pubblico, ai fini dell'affissione
nei  luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per
le  scommesse  a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi
di  scommessa  ammessi,  le  unita'  di  scommessa  ed  il  minimo di
scommessa,   nonche'   gli  eventuali  riporti.  Ogni  variazione  al
programma   ufficiale   deve  essere  tempestivamente  comunicata  al
pubblico.";
    m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 20.
                         Calcolo delle quote
  1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del
risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.
  2.  Nel  caso  in  cui  non  risultino  vincitori  per  un  tipo di
scommessa,  il  relativo  disponibile  a vincite e' aggiunto al primo
disponibile  a  vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti
della medesima disciplina sportiva.
  3.  Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra
intera  seguita  da  un  solo  decimale;  i  decimali  successivi per
troncamento,  sono  a  favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad
eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni
di  cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di
scommessa:
    a)   si  determina  il  disponibile  a  vincite  delle  scommesse
totalizzate  pari  alla somma degli importi scommessi su ogni singolo
evento,  detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali
riporti;
    b)  dal  disponibile  a  vincite di cui alla lettera a) si detrae
l'importo  delle  unita'  vincenti  e la differenza che ne risulta si
divide  per  il  numero  degli  eventi  o delle combinazioni vincenti
pronosticabili;
    c)  si  divide  ulteriormente  l'importo  di  cui alla lettera b)
riferibile  a  ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare
totalizzato  sul  medesimo  evento  o  combinazione.  Tale  quoziente
aumentato di un'unita', costituisce la quota.
  4.  Le  quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una
lira.";
    n)  all'articolo  21,  al  comma  1,  e' aggiunto, di seguito, il
periodo:  "Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite
di  cui  all'articolo  20,  comma  3, lettera a), per il numero degli
eventi vincenti.";
    o)  all'articolo  31,  al  comma  1,  e' aggiunto, di seguito, il
periodo:  "Ogni  variazione  al programma deve essere tempestivamente
comunicata al pubblico.";
    p) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 33.
                     Percentuale di allibramento
  1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti
ottenuti  dividendo  100  per  la quota offerta per ogni evento di un
singolo avvenimento.
  2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche
nel  corso  dell'accettazione,  purche' rese pubbliche, rispettano le
seguenti prescrizioni:
    a)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono fino a tre
possibili  esiti,  la  percentuale  di  allibramento  di ogni singolo
avvenimento  non  puo'  superare  112;  e'  ammesso  uno  scarto  non
superiore al 2 per cento;
    b)  per  le  scommesse  su avvenimenti che prevedono da quattro a
otto  possibili  esiti,  la  percentuale  di  allibramento  non  puo'
superare 130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
    c)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono oltre otto
possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 145
con uno scarto non superiore al 5 per cento;
    d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di
vincita  in  avvenimenti  che  prevedono da quattro ad otto possibili
esiti,  la  percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 260; e'
ammesso  uno  scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di
due  possibilita'  di  vincita  per avvenimenti che prevedono meno di
quattro possibili esiti;
    e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di
vincita  in  avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la
percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 290; e' ammesso uno
scarto non superiore al 5%;
    f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilita' di
vincita  in  avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la
percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 435, e' ammesso uno
scarto  non  superiore  al  5%;  non  e'  ammessa  l'offerta  di  tre
possibilita'  di  vincita  per avvenimenti che prevedono meno di otto
possibili esiti.
  3.  Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate
ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.";
    q) all'articolo 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      "2.  Nel  caso  di  esito  di parita' negli avvenimenti oggetto
della   scommessa,  per  i  quali  siano  state  offerte  due  o  tre
possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando
la  quota  pattuita  compresa  la  restituzione  della  posta, per un
coefficiente K cosi' determinato:
        K=1  -  (numero vincite da pagare per effetto della parita' -
vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita').
  Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo
delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso.";
    r) modifiche all'articolo 38:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "La  Commissione  decide,  sentite  le  parti, entro sessanta
giorni  dalla  ricezione  del  reclamo  istruito  dal Ministero delle
finanze.   La   decisione   della   Commissione   e'   vincolante  ed
immediatamente  esecutiva.  La Commissione, inoltre, sulla base delle
questioni  esaminate,  formula  al  Ministro proposte di modifica del
regolamento.";
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
        "7.  Alla  Commissione  e'  dovuto  un  gettone di presenza a
carico del CONI.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Roma, 12 luglio 2000
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
  Registro n. 4 Finanze, foglio n. 9