LEGGE 14 agosto 2000, n. 247 

Interventi  urgenti  per  l'utilizzazione  di finanziamenti destinati
all'istruzione.
(GU n.206 del 4-9-2000)
 
 Vigente al: 19-9-2000  
 

  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  disposto  di  cui  all'articolo 1, comma 13, della legge 10
marzo  2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario
2000.
  2.  Le disponibilita' finanziarie iscritte alle unita' previsionali
di  base  3.1.2.1  e  10.1.2.1,  ad  esclusione di quelle imputate al
capitolo  4150  della  stessa  unita'  previsionale di base 10.1.2.1,
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno  2000,  come  incrementate  a norma dell'articolo 1, comma 13,
della  legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle
scuole  elementari  parificate  e  alle  scuole  materne  non statali
autorizzate,  sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario
per  sezione,  al  fine  di  assicurare  il regolare inizio dell'anno
scolastico 2000-2001.
  3.  La somma di lire 220 miliardi di cui all'unita' previsionale di
base  10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione   gia'  iscritta  al  capitolo  1461  per  l'anno  1999  e
trasferita  nel  conto  dei residui relativo al medesimo esercizio e'
mantenuta  in  bilancio  per  l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti
disposizioni  in  materia di contabilita' pubblica. La predetta somma
e'   immediatamente   assegnata   alle  scuole  materne  non  statali
autorizzate con la stessa modalita' di cui al comma 2.
  4.  All'onere  di  lire  340  miliardi  per  l'anno  2000 derivante
dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede  mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per   l'anno   2000,   utilizzando,   quanto  a  lire  327  miliardi,
l'accantonamento  relativo al Ministero della pubblica istruzione, e,
quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
Visto, il Guardasigilli: Fassino