LEGGE 14 agosto 2000, n. 247
Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione.(GU n.206 del 4-9-2000)
Vigente al: 19-9-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. 2. Le disponibilita' finanziarie iscritte alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unita' previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001. 3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unita' previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione gia' iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio e' mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' pubblica. La predetta somma e' immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalita' di cui al comma 2. 4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Fassino