LEGGE 7 novembre 2000, n. 327 

Valutazione  dei  costi  del  lavoro  e  della  sicurezza  nelle gare
di appalto.
(GU n.265 del 13-11-2000)
 
 Vigente al: 28-11-2000  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
                               appalto
  1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  dell'anomalia  delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di  servizio  e  di  forniture,  gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare  che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al  costo  del  lavoro  come  determinato periodicamente, in apposite
tabelle,  dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base  dei  valori  economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata  dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme  in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici  e  delle differenti aree territoriali. In fase di prima
applicazione  le  predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge e, successivamente,
aggiornate  in  caso  di  variazione  delle  componenti del costo del
lavoro.
  2.  In  mancanza  di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto  collettivo del
settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
  3.  Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti
di  settori  non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni,  e dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n.  494,  e  successive  modificazioni,  gli  enti aggiudicatori sono
tenuti  altresi'  a  considerare i costi relativi alla sicurezza, che
devono  essere  specificamente  indicati e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
  4.  Sono  considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai
commi 1, 2 e 3.
  5.   Nell'ambito   dei  requisiti  per  la  qualificazione  di  cui
all'articolo  8  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,   devono  essere  considerate  anche  le  informazioni
fornite  dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento,  all'interno  della  propria  azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2000

                            CIAMPI
                            Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            Ministri
                            Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                            previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino