REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 66 

  Modifica  dell'art. 3  della  legge regionale 28 giugno 1996, n. 48
recante  "Nuove  norme per l'esercizio dell'attivita' di gestione dei
beni della riforma fondiaria e nomina del commissario straordinario".
(GU n.23 del 10-6-2000)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36
                        del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
  Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 48
    1. Il  comma  1  dell'articolo  3 della legge regionale 28 giugno
1996, n. 48 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il commissario straordinario esercita il proprio mandato fino
alla data del 30 giugno 2000".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 22 dicembre 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
23 novembre  1999  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
17 dicembre 1999.