REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1999, n. 15 

  Regolamento    concernente   la   definizione   dei   comparti   di
contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7
(GU n.13 del 1-4-2000)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  l'accordo  sindacale  stipulato in data 4 ottobre 1999 tra
l'Agenzia   provinciale   per   la   rappresentanza  negoziale  e  le
confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del personale
in  ordine  alla  definizione dei comparti di contrattazione ai sensi
dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 7026 di data
22 ottobre  1999,  non  soggetta  alla  registrazione della Corte dei
conti,   con   la   quale   la   giunta   provinciale  ha  provveduto
all'approvazione  del  regolamento  concernente  la  definizione  dei
comparti  di  contrattazione  di  cui  al  citato art. 54 della legge
provinciale n. 7/1997;
    Visto  il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con
la  quale  la  giunta  provinciale demanda al presidente della giunta
provinciale l'emanazione del regolamento;
    Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;
                               Emana:
il   regolamento   concernente   la   definizione   dei  comparti  di
contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale ai presente
provvedimento.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                               DELLAI
Regolamento  concernente  la  nuova  individuazione  di  comparti  di
contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile
                             1997, n. 7.
                               Art. 1.
            Determinazione dei comparti di contrattazione
    1.  Il  personale  di  cui  all'art. 1 della legge provinciale n.
7/1997,  all'art.  1  della  legge regionale n. 10/1998 e all'art. 10
della  legge  regionale  n.  20/1988, tenuto conto di quanto previsto
dall'art.   19,  comma 26,  della  legge  regionale  n.  10/1998,  e'
raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
      a) comparto del personale delle autonomie locali;
      b) comparto del personale della scuola;
      c) comparto del personale di Servizio sanitario provinciale;
      d) comparto del personale della ricerca.
                               Art. 2.
            Comporta del personale delle autonomie locali
    1.  Il  comparto di cui alla lettera a) dell'art. 1 comprende due
distinte aree di contrattazione collettiva:
      1) area  della dirigenza composta dal personale della provincia
e degli enti funzionali;
      2) area  del  personale dipendente dalla provincia e dagli enti
funzionali, composta:
        a)   dal   personale  con  qualifica  di  direttore,  la  cui
contrattazione  si  svolge in collegamento a quella del personale con
qualifica dirigenziale;
        b) dal restante personale dipendente.
                               Art. 3.
                 Comparto del personale della scuola
    1.  Il  comparto di cui alla lettera b) dell'art. 1 comprende due
distinte aree di contrattazione collettiva:
      1) area dei capi di istituto;
      2) area composta da:
        a)  personale  docente delle scuole ed istituti di istruzione
elementare  e secondaria della provincia di Trento, di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
        b)   personale   coordinatore   ed  insegnante  delle  scuole
dell'infanzia;
        c)  personale  insegnante dell'Istituto agrario di S. Michele
all'Adige;
        d)  personale  ausiliario,  tecnico  e  amministrativo  delle
scuole della provincia autonoma di Trento;
        e) il personale insegnante della formazione professionale.
                               Art.4.
      Comparto del personale del Servizio sanitario provinciale
    1.  Il  campano di cui alla lettera c) dell'art. 1, comprende tre
distinte aree di contrattazione collettiva:
        1) area    del    personale   della   dirigenza   del   ruolo
professionale,   tecnico,   amministrativo  e  sanitario  non  medico
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
        2) area   del   personale   del   ruolo   sanitario   medico,
medico-veterinario  ed  odontoiatrico  dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari;
        3) area    composta   dal   restante   personale   dipendente
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
                               Art 5.
                Comparto del personale della ricerca
    1.  Il  comparto  di contrattazione collettiva di cui all'art. 1,
lettera d),  comprende  il  personale  inquadrato  con  qualifica  di
ricercatore   e  tecnologa  degli  enti  funzionali  della  provincia
autonoma di Trento che svolgono attivita' di ricerca.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
    1.  Per  la tornata contrattuale (1998-2001), il personale di cui
all'art.  3,  punto  2),  lettere  b),  c),  d)  ed  e), del presente
regolamento verra' disciplinata in specifiche parti del contratto, al
fine  di  favorire  la  gradualita'  del processo di omogeneizzazione
nell'ambito del campano.
                               Art. 7.
             Disposizioni riguardanti settori specifici
    1.  La  determinazione  dei  comparti di contrattazione di cui al
presente  regolamento,  non  esclude  la  possibilita'  che  in  sede
contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori
specifici  al fine di tener conto delle differenze funzionali interne
ai singoli comparti.
                               Art. 8.
    Abrogazione del D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997
    1.  Il D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997 "Regolamento
concernente  la  definizione  dei comparti di contrattazione ai sensi
dell'art. 54  della  legge  provinciale  3  aprile  1997, n. 7", come
successivamente  modificato  con  D.P.G.P.  n.  24-68/Leg. di data 16
ottobre 1997, e' abrogato.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 13