REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 35 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 2000.
(GU n.14 del 8-4-2000)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 65 del
                          10 dicembre 1999)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita'  3  maggio  1978,  n. 23, sono autorizzati, per il primo
trimestre dell'anno finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione
delle  entrate,  nonche'  l'impegno e il pagamento delle spese, sulla
base  delle  previsioni  del bilancio per l'anno 1999, limitatamente,
per  quanto  concerne  le  spese, ad un dodicesimo dello stanziamento
definitivo  di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia e' cessata con il 31 dicembre 1999.
    2.  Dalla  data  di  presentazione  al  consiglio  regionale  del
bilancio  per  l'anno  2000  le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
    3.  Nel  caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e
di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a  destinazione vincolata, ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2000,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  53.  comma 5, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio  1979, n. 35, la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al comma 1.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiate  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 3 dicembre 1999
                             BRACALENTE