Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2000.(GU n.14 del 8-4-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 65 del 10 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1999, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con il 31 dicembre 1999. 2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2000 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio. 3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53. comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35, la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiate della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 3 dicembre 1999 BRACALENTE