REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 21 

  Modifiche  alla  legge  regionale  21 luglio 1995, n. 81 - Norme di
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia
di risorse idriche.
(GU n.48 del 2-12-2000)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    1.  Il  comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995,
n. 81 e' cosi' sostituito:
    "3. Le funzioni di controllo attengono:
      a) alla   verifica   della   conformita'  del  programma  degli
interventi  e  del  piano economico finanziario e delle loro varianti
con  gli  obiettivi  e  le priorita' stabilite dalla Regione e con la
normativa  vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale;
a  tale  scopo  l'Autorita' di ambito trasmette alla giunta regionale
gli  schemi  del  programma  degli  interventi  e del piano economico
finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i
successivi  novanta giorni la giunta regionale, esercita il controllo
di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene
dato  per  effettuato  senza  rilievi;  in caso di non conformita' la
giunta  regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare,
puo'  disporne  il  rinvio  all'autorita'  di ambito, che entro dieci
giorni  dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette
modifiche  e provvedere, nei successivi trenta giorni, al recepimento
delle  stesse  oppure  deve  fornire le eventuali controdeduzioni. In
caso  di  mancato  accoglimento delle modifiche prescritte, la giunta
regionale  puo'  accogliere le controdeduzioni fornite dall'autorita'
di  ambito,  oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa,
ad apportare le modifiche prescritte;
      b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello
stato  d'attuazione  del  programma  degli interventi con particolare
riferimento  al  rispetto  dei  termini d'esecuzione degli interventi
programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;
      c) al  controllo  comparativo delle prestazioni dei gestori nei
vari  ambiti  territoriali  ottimali  per  quanto  concerne i livelli
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi, il costo dei servizi e la
spesa per investimenti".
    2.  Il  comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio l995,
n. 81 e' cosi' sostituito:
    "5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi
della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:
      a) a  fissare,  con  atto amministrativo, gli standard comuni a
tutte   le   autorita'   di  ambito  per  l'esercizio  del  controllo
istituzionale  sull'attivita' del soggetto gestore dei servizi idrici
integrati;
      b) a concorrere all'attivita' di controllo sui soggetti gestori
sulla  scorta  dei  dati  trasmessi  dall'autorita'  di  ambito e dai
soggetti gestori medesimi;
      c) a  svolgere  le  attivita' ispettive e di verifica, anche su
richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui
all'art. 21 della legge 36/1994".
    3.  Il  comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995,
n. 81, e' cosi' sostituito:
    "6.  La  Regione  promuove  periodicamente,  con  cadenza  almeno
annuale,  apposite  conferenze  di  servizi  tra  i  presidenti delle
autorita'  di  ambito  e,  in  relazione  alle loro competenze, delle
province   e  delle  autorita'  di  bacino,  al  fine  di  conseguire
l'obiettivo  di  rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione
amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 8 marzo 2000
                             GIANNARELLI
           (incaricato con D.P.G.R. 1o marzo 2000, n. 37)
    (Approvata  dal  consiglio  regionale l'8 febbraio 2000 e vistata
dal commissario del Governo il 3 marzo 2000).