Legge regionale n. 30/1999, art. 26. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia.(GU n.48 del 2-12-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'art. 26, della legge regionale medesima, che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validita' per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia; Considerato inoltre che il medesimo art. 26, stabilisce che il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia e' un permesso rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale ed e' mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantita' di fauna prelevata giornalmente; Tenuto presente che, sempre ai sensi del suddetto art. 26, i requisiti per il rilascio del tesserino sono il possesso del permesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza, l'attestazione del versamente della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia, la copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi ed il pagamento della tassa di concessione regionale; Visto l'art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 30/1999, che prevede l'adozione di regolamenti per l'esecuzione della legge medesima; Ritenuto pertanto di adottare il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'11 febbraio 2000; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1066 del 14 aprile 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 aprile 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 29 maggio 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 12 Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Art. 1. Modello di tesserino di caccia 1. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia viene rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale, secondo il modello di cui all'allegato A). 2. La distribuzione ai cacciatori del tesserino regionale di caccia e' effettuata: a) per i cacciatori assegnati ad una riserva di caccia, dal direttore della riserva medesima; b) per i cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia, dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. Art. 2. Requisiti per il rilascio del tesserino regionale di caccia 1. Per l'acquisizione del tesserino regionale di caccia i cacciatori residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ovvero residenti all'estero ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) presso un comune del Friuli-Venezia Giulia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza dai competenti organismi; b) l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia; c) copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alla legislazione vigente; d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. 2. Il tesserino regionale di caccia ha validita' per un'annata venatoria, intendendosi per tale il periodo di tempo intercorrente tra il 1o aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo. 3. Il rilascio del tesserino regionale di caccia e' subordinato alla restituzione di quello rilasciato per l'annata venatoria precedente, nei tempi e modi che vengono di seguito disciplinati. 4. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sia effettuato dopo il 31 marzo, il cacciatore deve pagare la soprattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del dieci per cento, se il pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, e del venti per cento se il pagamento e' effettuato con oltre trenta giorni di ritardo. 5. La soprattassa di cui al comma 4 non e' dovuta nell'ipotesi in cui il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia avvenga dopo il 31 marzo. 6. I cacciatori non residenti nel Friuli-Venezia Giulia che intendono esercitare l'attivita' venatoria in regione in qualita' di invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende venatorie, concessionaii, consorziati o titolari di permessi in aziende faunistico-venatorie, e di fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, devono essere in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza. Art. 3. Rilascio del tesserino ai cacciatori gia' assegnati ad una riserva di caccia 1. Per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario il cacciatore gia' assegnato ad una riserva di caccia deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno al direttore della riserva del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' di quelli previsti dall'art. 29, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 30/1999. 2. Il direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio del tesserino di caccia al singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, nei termini di cui al successivo art. 8, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente. 3. Il direttore deve consegnare all'amministrazione regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco dei cacciatori in regola con i requisiti per mantenere l'assegnazione alla riserva di caccia, nonche' i tesserini non consegnati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi. Art. 4. Aggiornamento dei dati di fruizione venatoria 1. La modifica della riserva di caccia di assegnazione o della tipologia di fruizione venatoria durante la stessa annata venatoria comporta, da parte del possessore del tesserino regionale di caccia, l'obbligo di farne aggiornare i dati. Art. 5. Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a riserva di caccia 1. Per l'acquisizione o l'aggiornamento di cui all'art. 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Ai fini della nuova assegnazione, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono, a pena la decadenza dell'assegnazione alla riserva medesima, aver provveduto, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione definitiva o temporanea alla riserva, al pagamento degli oneri previsti dalla riserva di assegnazione. 2. Il direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei equisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio o all'aggiornamento del tesserino di caccia ai singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, se dovuta, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente. 3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore della riserva deve consegnare all'amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla riserva di caccia e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi. Art. 6. Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento 1. Ai fini dell'aggiornamento, di cui all'art. 4, del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e aver provveduto entro dieci giorni dalla comunicazione di accettazione dell'avvenuto trasferimento da parte dell'amministrazione regionale, a pena il mancato trasferimento, al pagamento della quota associativa determinata dalla nuova riserva di caccia di assegnazione. 2. Il direttore della riserva, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento del tesserino di caccia dei cacciatori trasferiti. 3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore della riserva deve consegnare all'amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei cacciatori trasferiti e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi. Art. 7. D e r o g h e 1. La mancanza del tesserino, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 della legge regionale n. 30/1999, comporta la perdita dell'assegnazione alla riserva di caccia. 2. Per gravi e inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro debitamente certificate, l'amministrazione regionale puo' prevedere il mantenimento del cacciatore nella riserva di assegnazione anche in assenza del tesserino regionale di caccia, per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e il versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti o l'adempimento di eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della riserva, previste dallo statuto, in alternativa a quella economica. 3. Il mancato possesso, entro i termini di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, della valida licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta il mantenimento dell'assegnazione in atto e la sospensione dei procedimenti di nuova assegnazione o trasferimento, qualora sia dimostrata la presentazione della richiesta di rinnovo della licenza alla competente autorita' ed esibito il nuovo documento all'amministrazione regionale entro cinque giorni dal suo ricevimento. Tale deroga non si applica nei casi di ritardo indipendenti dai termini del procedimento amministrativo di rilascio. 4. Il tesserino regionale di caccia puo' essere ritirato, nel rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal presente regolamento, per conto di un cacciatore anche da terza persona, purche' munita di atto di delega. Art. 8. Restituzione del tesserino di caccia da parte dei cacciatori in riserva di caccia 1. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori delle riserve di caccia al direttore della riserva di caccia entro il 1o aprile successivo all'annata venatoria di riferimento, a pena il deferimento alla commissione disciplinare di cui all'art. 25 della legge regionale n. 30/1999. Art. 9. Acquisizione e restituzione del tesserino da parte dei cacciatori appartenenti ad altre tipologie di fruizione venatoria 1. I cacciatori concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie, gli invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie non assegnati in riserva di caccia, i fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, nonche' i cacciatori che intendono esercitare l'attivita' venatoria sul restante territorio nazionale, devono ritirare il tesserino regionale di caccia presso il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria al momento del ritiro del nuovo tesserino di caccia. Art. 10. Annotazioni sul tesserino regionale di caccia 1. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento. 2. Nelle riserve di caccia gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al carniere individuale del cacciatore invitante che deve riportarli sul proprio tesserino regionale di caccia. Per gli aspiranti cacciatori gli abbattimenti di fauna effettuati nei limiti regolamentari della riserva di temporanea assegnazione, fanno carico al piano di abbattimento della riserva medesima e devono essere riportati sul tesserino dell'aspirante. 3. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sui tesserino regionale di caccia dell'invitante. Art. 11. Conservazione dei tesserini regionali di caccia 1. I tesserini regionali di caccia restituiti all'amninistrazione regionale o alle riserve di caccia devono essere conservati per cinque anni. Art. 12. Smarrimento, deterioramento o furto del tesserino regionale di caccia 1. La denuncia di deterioramento, smarrimento o furto del tesserino regionale di caccia deve essere presentata all'autorita' di Polizia giudiziaria. 2. Il titolare puo' ottenere il duplicato da parte degli organismi competenti dimostrando di aver provveduto alla denuncia all'autorita' di Polizia giudiziaria. 3. Qualora il tesserino venga ritrovato e' fatto obbligo all'interessato di provvedere alla sua restituzione all'organismo che ha provveduto al suo rilascio. Art. 13. Norma transitoria 1. In attesa della conversione in aziende venatorie, il tesserino regionale di caccia e' rilasciato anche per l'attivita' venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali. ANTONIONE Omesso modello A di cui all'allegato, depositato agli atti.