MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  legge  n.  176/1998,  art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. ITEL, unita' di Agrigento, Atena Lucana (gia'
Sala  Consilina),  Catania,  Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa.
(Decreto n. 29117).
(GU n.13 del 17-1-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 6 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  a),  e  comma 2 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti  di  ammissibilita'  al  trattamento  di cui al sopracitato
articolo 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visti  i  verbali,  siglati in data 21 marzo 2000 e 24 maggio 2000,
presso  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, tra la
societa'  ITEL  S.p.a.  e  le  competenti organizzazioni sindacali di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra
richiamato  art.  1-quinquies  della  legge  n. 176/1998 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 209 unita';
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  predetta societa' ITEL S.p.a.,
codice  ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 gennaio
2000 al 26 luglio 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 6 aprile 1998, n.
78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario di integrazione salariale in favore di 209
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti  dalla ITEL S.p.a. sede legale in: San Gregorio di Catania
(Catania), unita' di:
    Agrigento per un numero massimo di 18 lavoratori;
    Catania per un numero massimo di 60 lavoratori;
    Eboli (Salerno) per un numero massimo di 7 lavoratori;
    Palermo per un numero massimo di 60 lavoratori;
    Ragusa per un numero massimo di 32 lavoratori;
    Roma per un numero massimo di 7 lavoratori;
    Atena  Lucana  (gia'  Sala  Consilina)  (Salerno),  per un numero
massimo di 3 lavoratori;
    Siracusa per un numero massimo di 22 lavoratori;
  Codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola INPS: 2100956773-00) per il
periodo dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000.
  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
10%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi