AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2000 

Avviso  pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il
conferimento  di  incarichi  di progettazione, direzione dei lavori e
consulenza  di importo stimato inferiore a 40.000 euro: pubblicita' e
motivazione  dell'esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e
competenze professionali richieste. (Determinazione n. 57/2000).
(GU n.17 del 22-1-2001)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Il  Consiglio  nazionale  degli  ingegneri  ha  segnalato  a questa
autorita'  la  presunta  illegittimita' di un avviso pubblico redatto
dal  Comune  di  P.  per  la  formazione di un albo di professionisti
idonei   per   il  conferimento  per  l'anno  2000  di  incarichi  di
progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori
pubblici.
  Quanto   sopra  nel  presupposto  che  sarebbe  stata  erroneamente
consentita  anche agli architetti l'iscrizione ad alcune categorie in
cui  si  articola  il  predetto  albo,  e  precisamente:  (b) calcolo
strutture  complesse in cemento armato, edili e stradali; d) impianti
tecnologici  e  relative  verifiche.  D'altro  canto,  sarebbe  stata
erroneamente  esclusa  l'iscrizione agli ingegneri professionisti per
la  categoria  f):  consulenza  architettonica per interventi su beni
vincolati.
  Nel  caso  di  specie,  trattasi  di  futuri  incarichi  di importo
inferiore  a 40.000 Euro per i quali l'art. 17, comma 12, della legge
11 febbraio  1994,  n.  109  e  l'art.  62,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 dispongono che
vengano   affidati   a  professionisti  di  fiducia  previa  adeguata
pubblicita'  e  sulla  base  di  motivata  scelta  in  relazione alla
verifica dell'esperienza e della capacita' professionale.
  Da  tali  ultime  disposizioni, discende che l'eventuale esclusione
che  il  comune appaltante potra' esercitare sulla base del riscontro
formale  della  documentazione  acquisita  deve  essere  pubblicata e
motivata adeguatamente.
  Tanto  e'  da  ritenersi  ove  si  ponga mente alla circostanza che
l'iscrizione   all'albo   dei   professionisti   costituice  l'evento
propedeutico  all'affidamento e quindi e' allo stesso ontologicamente
connesso.
  Riguardo  alla questione delle competenze professionali prospettato
dal  Consiglio nazionale degli ingegneri, va' precisato anzitutto che
l'art.  17,  comma  8,  della  legge n. 109/1994, nel sottolineare la
responsabilita'   e  la  nominativita'  dell'incarico,  fa  esplicito
riferimento  alla  necessita'  che  il professionista sia iscritto in
apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.
  Le  competenze  professionali  degli architetti e degli ingegneri e
l'ordinamento  dei  relativi  albi sono definite dal regio decreto 23
ottobre   1925,   n.   2537,   che  attualmente  costituisce  l'unico
riferimento normativo sul punto.
  Da  un  esame  di  tale  ultima disposizione normativa, nonche' dai
precedenti  giurisprudenziali  in  materia  (C.d.S. III Sez. 1538/84;
C.d.S.  IV  Sez.  92/90;  C.d.S. V Sez. 217/96 e 416/98) e dal parere
reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16  dicembre
1983,  deriva  l`esclusiva  competenza  degli ingegneri in materia di
lavori  relativi  alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli
impianti  industriali,  nonche'  alle  applicazioni  della  fisica, i
rilievi  geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere
non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.
  Riguardo,  invece, alla richiesta della sola laurea di architettura
per  l'iscrizione  alla categoria f), ove si confermi il carattere di
pura  consulenza  architettonica,  non  vi e' dubbio che la laurea in
ingegneria non sia idonea all'espletamento di tali incarichi.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito