MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 gennaio 2001 

Modifiche  al  decreto 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di
protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.
(GU n.31 del 7-2-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 29 settembre 2000
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi  trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000,
in   applicazione   della  decisione  2000/418/CE  della  Commissione
europea;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2000,
n. 2001/2/CE che modifica la decisione 2000/418/CE;
  Ritenuto  necessario  adeguare le misure sanitarie di cui al citato
decreto  29 settembre 2000, per tenere conto delle prescrizioni poste
dalla richiamata decisione 2001/2/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 1, comma 2, la lettera f) e' cosi' sostituita:
    "f) materiale specifico a rischio:
      1) i tessuti di cui all'allegato I;
      2)  l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie
bovina, ovina e caprina di qualunque eta';
      3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui
ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;
    b) all'art.  6,  comma 3, le parole "di cui all' art. 3, comma 3,
lettere  a), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art.
3, comma 3, lettere a), c), d) ed e)";
    c) all'art. 10 comma 1, le parole "per l'ottenimento dei prodotti
di  cui  all'art.  1,  comma 3.", sono sostituite dalle seguenti "per
l'ottenimento  dei  prodotti  di cui all'art. 1, comma 3, esclusi dal
campo  di  applicazione  del  presente decreto, sia impiegato per gli
scopi previsti";
    d) all'allegato I:
      1) al punto 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il
midollo  spinale di bovini di eta' superiore a dodici mesi e l'intero
intestino dal duodeno al retto di bovini di tutte le eta'";
      2) al punto 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) l'intera  testa,  ad  eccezione  della  lingua,  incluso il
cervello,  gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la
milza e il midollo spinale di bovini di eta' superiore a sei mesi";
  e) all'allegato  II,  punto  1,  dopo  la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
      "e)   gli  intestini  bovini  di  cui  al  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 537".
  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,   entra   in   vigore   il   giorno   successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 52