MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. 1 

Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 123, legge
n.  388  del  23 dicembre  2000  e  dell'art.  59,  legge  n. 488 del
23 dicembre 1999.
(GU n.36 del 13-2-2001)
 
 Vigente al: 13-2-2001  
 

Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali
                                  Agli   operatori  del  settore  dei
                                  prodotti fitosanitari

  A   seguito   di   richieste  di  chiarimento  pervenute  a  questa
Amministrazione  in  ordine  ai  contributi di cui in oggetto, con la
presente  si formulano le considerazioni che seguono e le conseguenti
indicazioni:
    la  questione dei contributi per la sicurezza alimentare e' stata
affrontata,  in  un primo momento, dalla legge n. 488/1999 laddove si
prevedeva  all'art. 59, comma 1, che "i titolari delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio e degli esercizi di vendita di prodotti
fitosanitari  etichettati  con  le  sigle  "R33,  R40,  R45, R49, R60
fossero tenuti al versamento di un contributo nella misura dello 0,5%
del   fatturato  annuo  a  decorrere  dal  1o gennaio  2000  relativo
rispettivamente   alla   produzione  ed  alla  vendita  dei  suddetti
prodotti".
  Lo  stesso art. 59 prevedeva, inoltre, "che in caso di importazione
diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo
fosse  dovuto,  da  questo  ultimo,  nella  misura dell'1% del prezzo
d'acquisto".
  L'art.   123   della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  riprende
modificandola  la questione in esame prevedendo al comma 1, capoverso
1,  lettera  a), la istituzione, a partire dal 1o gennaio 2001, di un
contributo  annuale  per la sicurezza alimentare, nella misura del 2%
del  fatturato  dell'anno recedente relativo alla vendita di prodotti
fitosanitari  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  5,  8 e 10 del
decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di
cui  all'art.  1 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle
"R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23".
  Dalle  disposizioni  delle due leggi finanziarie sopra richiamate e
dall'esame  comparato  tra  le  stesse  deriva che entrambe, in prima
applicazione,  riguardano  l'esercizio  finanziario  2000  ma  che le
disposizioni della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), all'art.
123,  nella sostanza innovano i contenuti dell'art. 59 della legge n.
488 del 1999 in tre punti:
    1) ampliano i prodotti soggetti a contributo (tra i quali vengono
inclusi  altri  presidi  sanitari,  individuati  con  sigle/frasi  di
rischio ulteriori rispetto a quelle elencate nella precedente legge);
    2)  pongono  il versamento del contributo esclusivamente a carico
dei  titolari  delle  immissioni in commercio, mentre l'art. 59 della
legge  n.  488  del  1999  prevedeva  che  il contributo complessivo,
fissato  nella misura dell'1 per cento, oltre che dagli "utilizzatori
finali"  che  avessero  importato direttamente prodotti fitosanitari,
dovesse  essere  versato per lo 0,5% dai titolari dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  per  lo  0,5%  dai  "titolari degli
esercizi di vendita";
    3)  elevano  il contributo al 2 per cento del fatturato dell'anno
precedente.
  Incidendo  le  disposizioni delle due leggi, in prima applicazione,
sullo  stesso  esercizio  finanziario  2000,  e' evidente che si deve
tenere  conto,  per lo ius superveniens, della legge piu' recente. Il
contributo  e'  pertanto dovuto, per i prodotti indicati nel comma 1,
lettera  a),  capoverso  1, della legge n. 388 del 2000, nella misura
del  2  per cento, dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio,  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  1  del  decreto
interministeriale  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e
Ministero  del  tesoro)  in  data  14  luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000.
  Le  date  entro le quali effettuare i versamenti sono stabilite dal
comma  3  dell'art.  59 della legge n. 488 del 1999, che non e' stato
modificato  dalla  legge  successiva.  I  termini  di  versamento del
contributo  relativo  all'anno 2000 risultano essere fissati entro il
15 gennaio  2001,  per  il  primo semestre 2000 ed entro il 15 luglio
2001 per successivo semestre dell'anno 2000.
  Restano fermi i termini di pagamento del 15 gennaio e del 15 luglio
di  ogni anno relativi, rispettivamente, al fatturato del primo e del
secondo semestre dell'anno precedente.
  Peraltro,  considerato il principio di carattere generale sancito a
favore del contribuente da una norma di rango primario (art. 3, comma
2,  della  legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui in ogni caso le
disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico
dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al
sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in vigore, i
contributi  relativi  all'anno  2000  di cui all'art. 123 della legge
finanziaria per il 2001, possono essere versati entro sessanta giorni
dal 1o gennaio 2001, cioe' entro il 1o marzo 2001.
  Nelle  more  della  predisposizione  del  decreto di cui al comma 1
della  legge  finanziaria  2001,  i  titolari della registrazione dei
prodotti  indicati  dalle  leggi  n. 488/2000 e n. 388/2001, dovranno
specificare  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,
Direzione   generale   delle  politiche  agricole  e  agroindustriali
nazionali,  le  denominazioni dei prodotti ai quali fa riferimento il
contributo  in  relazione  alle  sigle/frasi di rischio individuate e
previste dalle stesse leggi.
  Dette  denominazioni  e  le indicazioni dei prodotti di riferimento
dovranno  essere  inviate alla predetta Direzione generale unitamente
alle attestazioni di versamento dei contributi.
    Roma, 6 febbraio 2001


                             Il direttore generale
                                     Ambrosio