MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA 29 maggio 2000 

Normative di collaudo parziale. (Ordinanza n. 4).
(GU n.36 del 13-2-2001)

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                    Ex art. 13 legge n. 135/1997

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 ottobre  1998,  con  il  quale  e'  stato  investito alle funzioni
inerenti  la  rimozione degli ostacoli che hanno impedito la regolare
prosecuzione dei lavori;
  Vista  la  nota n. 1 del 18 maggio 2000, con la quale il presidente
della  commissione  di  collaudo  ha  fatto  presente  di  aver  gia'
provveduto ad espletare taluni adempimenti in ordine alla valutazione
delle  riserve  espresse  dall'ATI  aggiudicataria e che non ha alcun
elemento per emettere un qualsiasi atto di collaudo;
  Considerato che il contratto con il raggruppamento Cogefar e' stato
da  tempo  risolto  pur  avendo  eseguito lavori per un considerevole
importo  senza  che,  peraltro, sia stata valutata la conformita' dei
lavori  eseguiti  alle  prescrizioni  contrattuali e l'esecuzione dei
lavori secondo la buon regola dell'arte;
  Visti  gli articoli 91 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895,
n. 350;
  Vista  la  legge  n.  1086/1971  e  la  legge regionale Campania n.
9/1983,  riguardante  la  collaudazione  statica  in  tema  di  opere
pubbliche;
  Considerato  che,  in  seguito  a  sopralluogo  in sito, sono stati
notati   cedimenti  e  dissesti  che,  ove  imputabili  alla  cattiva
esecuzione  delle  opere,  potrebbero  ascriversi  al  raggruppamento
suindicato  pur  in  presenza  di intervenuta risoluzione dal vincolo
contrattuale;
  Ravvisata  l'esigenza di provvedere ad attenti controlli attraverso
l'espletamento  di  operazioni  di  collaudo  parziale  e statico che
accertino  la  conformita' dell'opera al progetto, la coerenza con la
buona  regola  dell'arte,  la  congruita'  dei  magisteri e materiali
utilizzati  in  adempimento  agli  obblighi  contrattuali a suo tempo
assunti dal raggruppamento suindicato;
  Ritenuto   che,  per  gli  accertamenti  suddetti,  la  commissione
collaudatrice  ed  il  collaudatore statico possono prescindere dalle
funzionalita'  dell'impianto  che potra' essere eseguita soltanto con
il completamento dell'opera;
  Tutto  cio'  premesso,  considerato  ed in deroga ad ogni contraria
disposizione;
                              Decreta:
  1.   Il   collaudatore  statico,  sulla  base  delle  opere  finora
realizzate eseguira', per i lavori finora eseguiti in contraddittorio
con  il  raggruppamento  succitato,  tutti  gli accertamenti ritenuti
necessari, redigendo specifica relazione.
  2.   La   commissione  di  collaudo  provvedera'  ad  eseguire  gli
accertamenti  ritenuti  necessari  per l'espletamento delle attivita'
dovute al fine di formulare le valutazioni stabilite in premessa.
  3. L'Acquedotto Pugliese S.p.a. e' pregato di assicurare la massima
collaborazione  mettendo  a  disposizione  dei collaudatori tutti gli
atti che saranno richiesti.
    Roma, 29 maggio 2000
                                Il commissario straordinario: Palumbo