ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001 

Modificazioni   allo   statuto   della   DB   Assicura  Compagnia  di
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.),
in Milano. (Provvedimento n. 01789).
(GU n.36 del 13-2-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il provvedimento ISVAP del 14 gennaio 1999 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i
rami  danni  rilasciata alla DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni  S.p.a.  (in  breve  DB Assicura S.p.a.), con sede in
Milano, via della Chiusa n. 15;
  Vista  la  delibera  assunta  in  data 7 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della  DB  Assicura  S.p.a.  che  ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della
sede sociale), 4, 13, 14 e 18 dello statuto sociale;
  Vista  la  successiva  delibera  assunta  in  data 17 novembre 2000
dall'assemblea  straordinaria degli azionisti della medesima societa'
che  ha  apportato  un  ulteriore  modifica  all'art. 2 dello statuto
sociale,  annullando gli effetti della delibera assunta in precedente
data 7 luglio 2000 relativamente al trasferimento della sede sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura
Compagnia  di  Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.a. (in breve DB
Assicura S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli
articoli:
                               Art. 2.
               Denominazione, sede, durata ed oggetto
  Attuale  sede  sociale dell'impresa: Milano, via della Chiusa n. 15
["ritrasferimento  ,  con  decorrenza immediata dal 17 novembre 2000,
della  sede  legale  dell'impresa  all'indirizzo  sopra indicato, con
conseguente annullamento degli effetti del trasferimento - deliberato
in  precedente  data  7 luglio  2000 e differito, come decorrenza, al
1o dicembre 2000 - della sede a Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, non
andato a buon fine];
                               Art. 4.
               Denominazione, sede, durata ed oggetto
  In  relazione  alle  operazioni  escluse  dall'oggetto sociale, con
particolare  riferimento alla disciplina dell'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ...", modifica
del   correlato   riferimento  normativo:  "...  decreto  legislativo
24 febbraio  1998  n.  58  ..."  (in luogo del precedente riferimento
statutario previsto: "... decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415);
                              Art. 13.
                    Consiglio di amministrazione
  In  relazione  alle  modalita'  di  convocazione  deI  Consiglio di
amministrazione, con particolare riferimento ai soggetti abilitati ad
attivare,  "su  richiesta"  la  convocazione  medesima,  introduzione
dell'inciso "almeno" (riferito ai componenti del Consiglio abilitati)
e   soppressione   delle   parole  "o  dal  Presidente  del  Collegio
Sindacale";
                              Art. 14.
                    Consiglio di amministrazione
  Introduzione  dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da
parte  del  Consiglio  di  amministrazione  "...  anche attraverso il
Comitato  Esecutivo, ove istituito, il Presidente, o l'Amministratore
delegato,  se nominato ...", sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di  maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla  societa'  e/o  dalle  societa' controllate ed, in particolare,
sulle  operazioni  in potenziale conflitto di interesse: modalita' di
comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;
                              Art. 18.
                         Collegio sindacale
  Riformulazione  dell'articolo  in  materia  di  nomina del Collegio
sindacale,  ivi compreso il Presidente: "L'Assemblea ordinaria nomina
il  Collegio  sindacale, composto da ... Provvede inoltre alla nomina
del   Presidente   del  Collegio  ..."  (in  luogo  della  precedente
previsione  statutaria:  "La  societa'  e' controllata da un Collegio
sindacale,  composto  da  ...  Spetta  all'assemblea  la  nomina  dei
componenti   il   Collegio   sindacale  ...  e  la  designazione  del
Presidente").
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
retribuzione  dei  sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, a
cura    dell'assemblea:    "L'Assemblea   ...   provvede   ...   alla
determinazione della retribuzione annuale spettante aI Presidente del
Collegio  ed  a  ciascun  Sindaco  effettivo  per l'intero periodo di
durata  dell'ufficio  ..."  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "Spetta  all'assemblea  ... la determinazione della loro
retribuzione per l'intera durata del loro ufficio ...".
  Nuova disciplina in materia di:
    a) criteri  di nomina del Presidente deI Collegio sindacale: "...
con  il  voto  favorevole  di tanti soci che rappresentino piu' della
meta' del capitale sociale ...";
    b) funzioni dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
    c) possibilita'  per  il  Collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione od
il Comitato esecutivo, ove istituito: modalita';
    d) possibilita'  per  il  Collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di richiedere altresi' la collaborazione di dipendenti della
societa' per l'espletamento delle proprie funzioni;
    e) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 6 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti