MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 gennaio 2001 

Abilitazione  all'istituto "SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi
della  relazione",  ad  istituire  e ad attivare nelle sedi di Roma e
Milano  corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi del
regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.41 del 19-2-2001)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista l'istanza presentata dall'istituto "SIPRe - Societa' italiana
di psicoanalisi della relazione", con sedi in Roma e Milano;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
  Visto  il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario,  ha  individuato  gli  standard  minimi  di cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  la  nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto
Comitato  ha  espresso  in  via  definitiva la favorevole valutazione
tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata dal predetto
istituto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  l'istituto  "SIPRe  - Societa'
italiana di psicoanalisi della relazione" e' abilitato ad istituire e
ad  attivare nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a complessivamente a trenta unita' da
ripartire tra le due sedi di Roma e Milano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona