MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Rispetto  della  superficie  di base ai sensi del regolamento (CE) n.
1251/99  relativo  al  regime  di sostegno a favore dei produttori di
taluni  "seminativi" e della superficie massima garantita per il riso
di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2000).
(GU n.46 del 24-2-2001)

    In  conformita'  al  disposto  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  2316/99  del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base
delle  risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al
regime  di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di
taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/99), l'area di base globale
nazionale,  fissata  in  5,8012  milioni  di  ettari,  non  e'  stata
superata.
    Conseguentemente,  per  il  2000,  le  superfici  dichiarate  dai
coltivatori  di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili
ai pagamenti per superficie.
    L'area  di  base  specifica  per  il  mais,  fissata dal predetto
regolamento  (CE)  n.  2316/99 in 1,2 mio/ha, risulta invece superata
nella  misura  del  6,338% e, pertanto, le superfici investite a mais
ammissibili  ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura
di detta percentuale.
    La  superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha)
delle  regioni  tradizionali  non  e'  stata  superata,  in quanto le
superfici oggetto dell'aiuto supplementare risultano pari a 1.525.811
ha.
    Di  contro,  la  superficie  massima  garantita delle regioni non
tradizionali  (4.000 ha) risulta superata, in quanto gli investimenti
realizzati sono stati pari a 18.085 ha.
    La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso
non   risulta   superata   e,   pertanto,  i  produttori  interessati
riceveranno  integralmente  l'importo unitario previsto dalla vigente
normativa comunitaria.