MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 gennaio 2001 

Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
legge  n.  176/1998,  art.  1-quinquies,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  I.CO.T.,  unita' di Forli', Pesaro e Roma.
(Decreto n. 29420).
(GU n.58 del 10-3-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera a),  e  comma  2 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  26 giugno  2000  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria,
con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di
integrazione   salariale,   ai   sensi   del  sopra  richiamato  art.
1-quinquies  della  legge  n. 176/1998, riguarda un numero massimo di
lavoratori pari a 77 unita' cosi' distribuite: 37 Forli', 18 Pesaro e
22 Roma;
  Visto  il decreto ministeriale n. 29107 del 3 novembre 2000, con il
quale  e'  stato  concesso  il  trattamento  invocato in favore di 77
unita'  per  il  periodo  24 giugno  200023 dicembre  2000, di cui al
verbale di accordo del 26 giugno 2000;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  28 dicembre  2000 presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria,
con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di
integrazione   salariale,   ai   sensi   del  sopra  richiamato  art.
1-quinquies  della  legge  n. 176/1998, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 98
unita';
  Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' I.CO.T. S.p.a. -
codice  ISTAT  45340,  intesa ad ottenere la concessione del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti   ad   orario   ridotto,  per  il  periodo  decorrente  dal
24 dicembre  2000 al 23 dicembre 2001 di cui al verbale d'accordo del
28 dicembre 2000;
  Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di
proroga,  in  quanto  tale, unicamente nei confronti dei 77 originari
lavoratori occupati presso le sopracitate unita', per i quali, con il
suddetto  verbale  del  26 giugno  2000,  e' stato concordato di fare
ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate, ai sensi dell'art.
1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1998,  n.  176,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale in favore di 77 lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla
I.CO.T. S.p.a., sede legale in Forli', unita' di Forli' per un numero
massimo  di 37 unita' lavorative, Pesaro, per un numero massimo di 18
unita'  lavorative  e  Roma  per  un  numero  massimo  di  22  unita'
lavorative.
  Codice  ISTAT  45340  (numero  matricola  INPS  3200905274), per il
periodo dal 24 dicembre 2000 al 23 dicembre 2001.
  La  misura  del  predetto  trattamento  e' ridotta del 20% (art. 1,
comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 gennaio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi