MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 febbraio 2001 

Riconoscimento alla sig.ra Lis Anna del titolo di studio estero quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
infermiere.
(GU n.60 del 13-3-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO  DELLE  PROFESSIONI  SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E
    TECNOLOGICHE IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
    STATALE
  Vista  la  domanda  con  la  quale la sig.ra Lis Anna ha chiesto il
riconoscimento  del  titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 febbraio 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda,
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.   Il   titolo   di   pielegniarka   rilasciato  nell'anno  1989,
dall'istituto  professionale  per infermieri di Elblag (Polonia) alla
sig.ra  Lis  Anna  nata a Elblag (Polonia) il giorno 6 maggio 1969 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La sig.ra Lis Anna e' autorizzata ad esercitare in Italia, come
lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione  di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari