MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 marzo 2001 

Riconoscimento  al  sig.  Ibro Genc del titolo di studio estero quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
infermiere.
(GU n.77 del 2-4-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
            DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
            DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA'
          E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE
  Vista  la  domanda  con  la  quale  il sig. Ibro Genc ha chiesto il
riconoscimento  del  titolo  di  infermiere conseguito in Albania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari  delle  professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 19 settembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  infermiere  rilasciato  nel  1986  dalla Scuola
superiore statale di infermeria di Korçe (Albania) al sig. Ibro Genc,
nato  a  Korçe  (Albania) il giorno 7 luglio 1967, e' riconosciuto ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2.  Il  sig. Ibro Genc e' autorizzato ad esercitare in Italia, come
lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione  di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari