MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 marzo 2001 

Determinazione  del tasso di rendimento per le obbligazioni derivanti
dalle cessioni legali per l'anno 1999.
(GU n.69 del 23-3-2001)

              IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
                         E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63,  recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile
1923,   n.   966,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto-legge  11 luglio  1992,  n.  333 convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1992,  n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il
disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali
alla concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.a.;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 301, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23 giugno  1994,  n.  403,  concernente
l'accelerazione  della  procedura di dismissione della partecipazione
del  Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni
-   I.N.A.   -   S.p.a.   e  disposizioni  urgenti  sulla  estinzione
dell'obbligo  di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che
esercitano l'assicurazione vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, concernente
l'attuazione  della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure
di  razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio
1994,  il  tasso  annuo  di  rendimento,  da riconoscere alle imprese
cedenti,  a  fronte  di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate
cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti
finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 ottobre  1998 con il quale sono
stati  fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995
e 1996;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in data 3 ottobre 2000 con i quali
sono  stati determinati i tassi annui di rendimento per gli anni 1997
e 1998;
  Vista  la  nota  n.  34115  in  data  7 dicembre  2000 con la quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi
di   rendimento   degli  investimenti  finanziari  delle  imprese  di
assicurazione,  per  l'anno  1999,  al netto delle ordinarie spese di
gestione   e   tenuto  conto  della  composizione  percentuale  degli
investimenti stessi;
  Vista  la  lettera  della  CONSAP  S.p.a.  in  data 25 ottobre 2000
relativa  alla  trasmissione  di  uno studio appositamente effettuato
sull'argomento e relativo all'anno 1999;
  Vista  la  lettera  in  data  3 maggio 2000 con la quale l'Istituto
Guglielmo  Tagliacarne  ha  comunicato il rendimento potenziale medio
lordo annuo per l'anno 1999;
  Tenuto  conto  che,  nel  previgente  sistema  a regime di cessioni
legali,   le  restituzioni  alle  imprese  si  bilanciavano  con  gli
ulteriori  versamenti  effettuati, allo stesso titolo, da parte delle
imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
  Considerato  che  la  situazione  attuale  e' invece caratterizzata
esclusivamente  dall'obbligo  di  far  fronte, a scadenza, alle quote
cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in
entrata;
  Rilevata  la  particolare  composizione  patrimoniale  della CONSAP
S.p.a.,  nella  quale  l'incidenza  degli investimenti immobiliari e'
notevolmente   maggiore   rispetto   a   quella   delle   imprese  di
assicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  tasso  di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  -  CONSAP  S.p.a.,  deve riconoscere alle imprese cedenti a
fronte  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti dalle cessate cessioni
legali,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' determinato per l'anno 1999 nella misura del 4%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2001
                              Il Ministro dell'industria
                           del commercio e dell'artigianato
                                          Letta
 Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
                     Visco