MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 marzo 2001 

Emissione  di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue
giorni.
(GU n.71 del 26-3-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001  che  fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 20 marzo 2001
e' di 74.000 miliardi di lire (pari a 38.218 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per  il  30 marzo 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantadue  giorni  con  scadenza  il  28  settembre 2001 fino al
limite massimo in valore nominale di 5.750 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del  giorno 27 marzo 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Ai  sensi  degli  articoli  1,  13 e 14 del decreto ministeriale 16
novembre   2000,   e'  disposto,  altresi',  il  28  marzo  2001,  il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo n. 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata