MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 marzo 2001 

Individuazione   ai  sensi  dell'art.  103  del  decreto  legislativo
20 dicembre  1999,  n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  ai  quali  deve  essere  inviato il
rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4
della legge 28 dicembre 1993, n. 561.
(GU n.78 del 3-4-2001)

            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo
per  la  depenalizzazione  dei  reati  minori  e modifiche al sistema
penale e tributario;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507, recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.
205;
  Considerato  che  il Ministero dei trasporti e della navigazione e'
da ritenersi, in relazione alle attribuzioni e ai compiti allo stesso
demandati,  competente  ad  applicare  le  sanzioni  previste per gli
illeciti amministrativi di cui:
    agli  articoli 1162,  1163,  1164,  1169, 1170, 1171, 1774, 1178,
1179,  1180,  1184,  1193,  1196, 1198, 1199, 1200, 1207, 1208, 1209,
1211, 1212, 1213 del codice della navigazione;
    agli articoli 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti
di  strade ferrate e di altre pubbliche imprese di trasporto, 466 del
codice penale;
  Considerato   che  a  norma  del  citato  decreto  legislativo,  in
relazione alla disposta depenalizzazione di reati minori, i Ministeri
competenti  ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni
depenalizzate  provvedono  alla  individuazione  degli  uffici, anche
periferici,  ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Tenuto   conto  dell'articolazione  periferica  del  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione ed in particolare del Dipartimento dei
trasporti  terrestri  che  non  ha  uffici  provinciali nelle regioni
Trentino Alto-Adige e Sicilia;
  Atteso  che  all'individuazione degli uffici competenti si provvede
con  decreto  del  Ministro,  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
                              Decreta:
  1.  Gli  uffici  periferici  del  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione  competenti  a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17
della  legge  24 novembre  1981, n. 689, in relazione ai reati minori
trasformati  in illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, sono:
    a) per   le  violazioni  relative  al  codice  della  navigazione
indicate  nelle  premesse  gli uffici circondariali marittimi, ove la
competenza, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo n. 507/1999,
non sia regionale;
    b) per  le violazioni relative agli articoli 465 e, limitatamente
ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche
imprese  di  trasporto,  466 del codice penale, ove la competenza non
sia regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano:
      1)   gli   uffici   provinciali   della  motorizzazione  civile
territorialmente competenti;
      2)  gli  uffici  provinciali di Reggio Calabria e di Verona per
gli  illeciti  commessi  nel territorio rispettivamente della regione
Sicilia e della regione Trentino Alto-Adige.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2001
                                                 Il Ministro: Bersani