UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.87 del 13-4-2001)

                             IL RETTORE
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;
  Visto   lo   statuto  di  quest'Universita',  emanato  con  decreto
rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  20 del 26
gennaio   1993  -  serie  generale,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto l'art. 37 dello statuto;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista  la  delibera del consiglio accademico del 28 novembre 2000 e
il  relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale e'
stato  abrogato  il  comma  10  dell'art.  5; inserito l'art. 5-bis e
modificato  l'art.  14, comma 7, del vigente statuto dell'Universita'
per stranieri di Perugia;
  Vista  la  nota  direttoriale protocollo n. 871 del 19 gennaio 2001
inviata  al  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Vista  la  nota ministeriale protocollo n. 437 del 13 febbraio 2001
con   la   quale   il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  comunica  di  non  avere osservazioni da
formulare;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di autonomia dell'Universita' per stranieri di Perugia
emanato  con  decreto  rettorale  del  15 dicembre  1992 e successive
modificazioni   e   integrazioni,   e'  ulteriormente  modificato  ed
integrato come segue:
                               Art. 5.
                             Il rettore
  Il comma 10 e' abrogato.
                             Art. 5-bis
                           Il pro-rettore
  1.  Il  rettore  nomina,  con proprio provvedimento, un prorettore,
scelto  fra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora
con  il  rettore nello svolgimento della sua attivita'. Il prorettore
supplisce  il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
od assenza di quest'ultimo.
  2. Al prorettore e' assegnata una indennita' di carica nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 14.
                            Dipartimenti
  Testo vigente.
  7.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento tra i
professori  di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori
di  seconda fascia; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica
tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  Modifica approvata.
  7.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento tra i
professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra
i  professori  di  ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; e' nominato
con  decreto  rettorale,  dura  in carica tre anni ed e' rieleggibile
consecutivamente  una  sola  volta.  Al direttore del dipartimento e'
assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennita'
di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale
indennita'  e' definita entro un limite massimo fissato dal consiglio
di amministrazione.
  Il  presente  provvedimento  rettorale di modifica statutaria sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Perugia, 15 marzo 2001
                                        Il rettore: Bianchi De Vecchi