MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2001 

Modifica  della  disciplina  della pesca dei fasolari e delle vongole
nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.
(GU n.86 del 12-4-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata  dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito,
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000,  concernente  la
sperimentazione   della   pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito
regionale marittimo veneto;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio  2000,  concernente  la
disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1o dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio  2001,  con  il quale sono
prorogate  al  31 ottobre  2001  le  sperimentazioni  alla  pesca dei
molluschi bivalvi;
  Viste  le proposte del comitato di coordinamento istituito ai sensi
dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese
nella riunione del 19 febbraio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  11 febbraio  2000,  e' cosi'
sostituito:
    1. Ogni imbarcazione e' autorizzata ad un prelievo giornaliero di
prodotto  non  superiore a 500 kg., con un limite massimo settimanale
di 1500 kg.
    2.  I  consorzi  di  gestione  di  Monfalcone, Venezia e Chioggia
fissano   la  quantita'  giornalmente  prelevabile  dai  propri  soci
aderenti,  nel  rispetto  dei  limiti  di cui al punto 1 del presente
articolo.
    3.  A  cura  del  consorzio,  le  misure  adottate  ai  sensi del
precedente   punto  2  devono  essere  notificate  agli  aderenti  al
consorzio stesso ed alla Capitaneria competente per territorio, prima
del rientro dalla giornata di pesca.
    4.  Al  punto  di  sbarco  dei fasolari deve essere esibita copia
della notifica del quantitativo pescabile.
    5.  E' ammessa la tolleranza, sul quantitativo massimo pescabile,
nel limite non superiore del 5%.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 28 marzo 2001
                                       Il direttore generale: Aulitto