MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 2001 

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di estetista.
(GU n.85 del 11-4-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                 dell'ufficio centrale orientamento
                     e formazione professionale

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Susanj Martina ha chiesto
il  riconoscimento del titolo di kozmeticar conseguito in Croazia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 286 del 25 luglio 1998, recante
norme  di  attuazione  del  testo  unico  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione  all'esercizio di una professione conseguito in
un  Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento   come   lavoratori  autonomi  o  dipendenti  ai  fini
dell'esercizio in Italia di una professione;
  Visti  in  particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio  della  professione, conseguiti in un Paese
non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Vista  la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attivita'
di estetista a livello nazionale;
  Sentito  il  parere  positivo della conferenza dei servizi espresso
nella seduta del 29 novembre 2000, di cui all'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999;
Decreta:    1.  Il titolo professionale di "Kozmeticar" conseguito in
Croazia  in  data 20 maggio 1996, dalla sig.ra Susanj Martina, nata a
Fiume  il 12 giugno 1977, e' riconosciuto quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di estetista.
  2. La sig.ra Susanj Martina e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente o autonomo, la professione di estetista,
previa iscrizione nelle apposite liste speciali.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2001
                                       Il dirigente generale: Vittore