CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 22 febbraio 2001 

Accordo  tra  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i comuni, le
comunita'  montane, per la definizione di linee programmatiche per la
stipula  delle  convenzioni,  di cui all'art. 12 della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
(GU n.89 del 17-4-2001)

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
8,  comma  1,  dispone  che  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  sia unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con  la  Conferenza  Stato-regioni  e  province  autonome di Trento e
Bolzano;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera c), che prevede tra i compiti
attribuiti  a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire
accordi  tra  Governo,  regioni, province, comuni e comunita' montane
nonche'  di  svolgere,  in  collaborazione,  attivita'  di  interesse
comune;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, e in
particolare  il  comma 1 dell'art. 1 con il quale viene disciplinato,
ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, come
modificato  dalla  legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle
regioni  e  agli  enti  locali  delle  funzioni e compiti relativi al
collocamento  e  alle  politiche attive del lavoro, nell'ambito di un
ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;
  Visto  l'art.  11, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante
"Norme  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili" che prevede che si
possano  stipulare  convenzioni di integrazione lavorativa tra datori
di   lavoro   e   servizi   competenti,  finalizzate  all'inserimento
lavorativo  dei  soggetti  disabili,  anche  al fine di assicurare al
lavoratore    un   avviamento   al   lavoro   confacente   alle   sue
caratteristiche professionali ed umane;
  Visto  il  precedente  accordo  (rep.  atti n. 200/C.U.) sancito da
questa  Conferenza  del 16 dicembre 1999, relativo all'individuazione
degli   standard   minimi   di  funzionamento  dei  servizi  pubblici
all'impiego;
  Visto il documento di linee programmatiche in oggetto, trasmesso il
20 novembre 2000 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Considerato che, nella riunione tecnica Stato-regionienti locali il
24  gennaio  2001,  i  rappresentanti  delle  regioni e dell'UPI, nel
manifestare  alcune  perplessita' sull'intero documento hanno chiesto
di   istituire   un   sottogruppo   di   lavoro   per   un  ulteriore
approfondimento istruttorio e il Ministero del lavoro si e' impegnato
a riscrivere il documento citato sotto forma di accordo;
  Vista  la  nota  del  7 febbraio 2001 con la quale il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale ha trasmesso il documento delle
linee  guida  e  il  relativo  schema  di  accordo  con  le modifiche
convenute  nella  riunione  tecnica  del  sottogruppo  tenutasi  il 5
febbraio u.s.;
  Considerato   che,   il   12   febbraio   2001   in   sede  tecnica
Stato-regioni-enti  locali, i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI
e  dell'UPI hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta di
accordo in esame;
  Considerato  che,  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,  i
presidenti  delle  regioni  e le province autonome, hanno espresso il
proprio  assenso  all'accordo  in  oggetto, con la raccomandazione al
Governo che INPS e INAIL forniscano il piu' celermente possibile alle
loro  sedi  periferiche  le  necessarie  indicazioni  procedurali per
specificare  le  modalita'  tecniche  di  fruizione,  da  parte delle
imprese,  dei  benefici  previdenziali e assicurativi derivanti dagli
inserimenti   lavorativi  di  persone  con  handicap,  in  base  alle
convenzioni  tra  servizi per l'impiego e imprese, previste dall'art.
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
  Sancisce  il  seguente  accordo, tra il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano,  le  province,  i comuni e le comunita' montane, nei termini
sottoindicati:
    considerato  che la legge 12 marzo 1999, n. 68, privilegia, quale
strumento    di   inserimento   mirato   dei   lavoratori   disabili,
l'attivazione delle convenzioni, stipulate dai datori di lavoro con i
servizi   competenti  attraverso  la  sperimentazione  di  iniziative
dirette   a   rendere   compatibili  la  realta'  produttiva  con  la
propensione al lavoro dei disabili;
    considerato  che,  per  la  realizzazione degli obiettivi fissati
dalla  suindicata legge n. 68/99, si rende necessario procedere ad un
processo di armonizzazione sul territorio nazionale;
  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, le province, i comuni e le
comunita' montane;

                             Convengono
quanto segue:
  che   le   presenti  linee  programmatiche  per  la  stipula  delle
convenzioni  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, costituiscono un
modello   di   riferimento  prefigurante  i  contenuti  minimi  delle
convenzioni  sul  quale elaborare le singole fattispecie negoziali al
quale  conformarsi,  nel  rispetto  delle  rispettive  competenze  ed
esigenze locali;
  che   le   presenti  linee  programmatiche  per  la  stipula  delle
convenzioni  sono  emanate  previa  consultazionedelle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro, in attuazione
dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili ";
  che  la nuova legge in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12
marzo  1999,  n. 68) privilegia, come strumento di inserimento mirato
dei  lavoratori  disabili,  le  convenzioni  stipulate  dai datori di
lavoro  con  i  servizi  competenti  attraverso la sperimentazione di
iniziative dirette a rendere compatibile la realta' produttiva con la
propensione al lavoro del disabile;
  che  in  tale  modo  si  intende  favorire  la programmazione delle
assunzioni,   al   fine  di  assicurare  al  lavoratore  disabile  un
avviamento  confacente alle sue caratteristiche professionali e umane
e  al  datore  di  lavoro  una  corretta  progressione  qualitativa e
quantitativa   degli   inserimenti   al  lavoro,  in  funzione  delle
specificita' tecniche e organizzative dell'azienda;
  che  tenuto conto della rilevanza che tale progetto riveste ai fini
della  proficua  attuazione  della  legge n. 68 del 1999, ed anche in
funzione  dell'accesso  alle  misure agevolative previste dalla legge
medesima a valere sul fondo nazionale per l'inserimento dei disabili,
si  ritiene  necessario  procedere  ad  un  intervento preliminare di
armonizzazione  sul  territorio nazionale che, nel percorso tracciato
dalle  disposizioni  legislative,  individui  un  apposito modello di
riferimento  che  prefiguri il contenuto minimo della convenzione sul
quale elaborare le singole fattispecie negoziali;
  che  le  predette  linee  programmatiche sono peraltro coerenti con
l'accordo  sugli  standards dei servizi per l'impiego e costituiscono
uno  dei  percorsi  di intervento da privilegiare nella definizione e
realizzazione  del  Master  Plan  sui  servizi  all'impiego,  per  la
programmazione  dell'utilizzo  delle risorse dei fondi comunitari nel
periodo 2000-2006;
  che  nei  programmi  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale,  d'intesa con regioni e province, impegnarsi successivamente
per  rendere  operativa  anche la disposizione dell'art. 11, comma 3,
della  legge  n.  68,  relativa  alle convenzioni da stipularsi con i
datori  di  lavoro  non  soggetti  agli  obblighi  di  assunzione; la
questione sara' comunque oggetto di ulteriore approfondimento;
  che   l'attivita'   in  corso  potra'  proseguire  in  seguito  con
riferimento all'art. 12 della legge n. 68, concernente le convenzioni
stipulate  tra  cooperative sociali o disabili liberi professionisti,
datori di lavoro e servizi per l'impiego;
  che   le  presenti  linee  guida  debbano  rivestire  carattere  di
generalita', in quanto il programma specifico e mirato di inserimento
deve  essere  definito  tenendo  conto  della  persona cui e' rivolto
nonche' del contesto socio-economico e lavorativo nel quale opera;
  che  sulla  scorta  delle  esposte  premesse,  si individuano, come
seguono,  i  punti  meritevoli  di costituire pilastri essenziali del
nuovo assetto.
Obiettivi  e  modalita'    Ai  fini  dello snellimento dell'attivita'
amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni, i servizi per
l'impiego  sottopongono  schemi  di convenzioni-tipo all'organismo di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge
n.  68,  e  procedono  successivamente,  in via diretta, alla stipula
delle singole convenzioni di inserimento utilizzando il modello cosi'
formalizzato.
  La  stipula  della  convenzione  e'  finalizzata  alla  progressiva
copertura della quota d'obbligo.
  La  programmazione puo' riguardare l'intera quota di riserva ancora
disponibile  per  i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora
la  convenzione  sia  stipulata  per  la copertura parziale dei posti
disponibili  per  i  lavoratori  disabili,  per  la restante quota il
datore  di  lavoro  utilizzera', ai fini del totale adempimento degli
obblighi,  gli  ordinari istituti previsti dalla legge n. 68 del 1999
(chiamata  numerica o nominativa, richiesta di autorizzazione a forme
di esenzione, ricorrendone i requisiti).
  Le  convenzioni  devono  prevedere  una  durata  legata ai seguenti
parametri:
    a) il  volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per
i lavoratori disabili in rapporto all'entita' della copertura (totale
o parziale) prevista dalla convenzione;
    b) la  valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare
il  sistema  socio-tecnico  dell'impresa  in rapporto alle specifiche
condizioni del soggetto disabile;
    c) la  valutazione  dell'impegno  diretto  dal  datore  di lavoro
relativo  all'occupabilita'  del  soggetto  disabile  in  termini  di
partecipazione   agli   oneri   per  le  attivita'  di  tirocinio  di
orientamento   o   di  formazione  professionale;  ovvero  attraverso
l'attivazione  della  rete  dei  servizi  territoriali:  servizi  per
l'impiego,   enti   di  orientamento  e/o  formazione  professionale,
cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi;
  per  la  sottoscrizione  e la durata di convenzioni successive alla
prima il servizio competente valutera':
    lo    stato    di   adempimento   degli   impegni   occupazionali
precedentemente assunti;
    gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione.
  Le  assunzioni  obbligatorie  previste  nella  convenzione  possono
essere   programmate   secondo   scansione   predefinita,  nel  corso
dell'intero  periodo  di validita' delle convenzioni, anche indicando
il  numero  percentuale degli avviamenti previsti per ciascun periodo
di riferimento.
  Il servizio competente, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
ad  esso  attribuiti  in  materia  di politiche dell'inserimento e di
incontro   tra   domanda  e  offerta  di  lavoro,  assume  iniziative
propositive   per   assicurare   qualificato  supporto  tecnico  alle
necessita'  manifestate  dal  datore  di  lavoro,  anche nel corso di
validita' della convenzione; tale attivita' riguarda sia la selezione
dei  lavoratori  da  avviare,  per  la  quale  la  convenzione dovra'
preventivamente  individuare  tempi e modalita', sia l'attivazione di
interventi   formativi,   di   sostegno  e  di  riqualificazione  del
lavoratore disabile, da promuovere d'intesa con il datore di lavoro e
con le modalita' previste dall'art. 4, comma 6, della legge n. 68 del
1999.
  Durante   il  periodo  di  vigenza  della  convenzione,  i  servizi
competenti  non procedono ad avviamenti d'ufficio (numerico) ai sensi
della  normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unita'
lavorative   dedotte   in  convenzione  e  per  l'intera  durata  del
programma,  qualora  sia dato regolare corso al programma graduale di
assunzioni.
  Tuttavia,  se  il  servizio  riscontra, nell'attivita' periodica di
verifica,   il   mancato   adempimento   degli  obblighi  assunti  in
convenzione  per  fatto  imputabile  al datore di lavoro, il servizio
medesimo    procede   all'avviamento   per   le   unita'   lavorative
corrispondenti secondo le modalita' ordinarie di cui alla legge n. 68
del 1999.
  Eventuali  scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita,
se di entita' esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate e
comunque  non  addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non
prevedibili   al   momento   della   stipula,   non   impediscono  la
rideterminazione dei termini delle convenzioni.
  Gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono essere
effettuati  anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle
percentuali previste dall'art. 7 della legge n. 68 del 1999.
  Va  previsto  che  il  datore  di lavoro collabori all'attivita' di
monitoraggio  espletata  dai  servizi  competenti, anche attraverso i
propri organismi associativi o i soggetti abilitati e coinvolti nelle
misure  previste  dalla  convenzione,  inviando  al servizio medesimo
delle  relazioni  informative  periodiche, in accordo alla tempistica
delle assunzioni programmate, sullo stato di adempimento agli impegni
occupazionali sottoscritti nella convenzione.
Eventi sopravvenuti.
  Per  i  datori  di lavoro per i quali, successivamente alla stipula
della   convenzione,   sia  sopravvenuta  una  delle  situazioni  che
legittimano  la  sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione,
di  cui  all'art.  3,  comma  5,  della  legge  n.  68  del  1999, la
convenzione e' sospesa per il corrispondente periodo.
  Per  i  medesimi  datori di lavoro e per quelli per i quali si sono
verificati  casi  di  sospensione  nei  novanta  giorni precedenti la
stipula  della convenzione, la durata di questa puo' essere prorogata
di un anno rispetto alla prevista scadenza.
  La  stipula  della  convenzione  non  impedisce,  se  ricorrono  le
condizioni  previste, di accedere all'istituto dell'esonero parziale:
in   tal   caso,   la   convenzione  rimane  operante  per  la  parte
eventualmente residua.
  L'autorizzazione  alla  compensazione territoriale che incida sugli
ambiti  provinciali  per  i  quali  si  e'  stipulata  la convenzione
comporta  la corrispondente rimodulazione del numero delle assunzioni
previste nella convenzione stessa.
  Qualora  la  compensazione  operi  con  l'effetto  di assunzioni in
eccedenza  in  aree  per  le  quali  il  datore  di  lavoro assume in
convenzione,  la  compensazione avra' valenza per il numero di unita'
non   dedotte   in   convenzione,  fatta  salva  la  possibilita'  di
rinegoziare, se necessario, i contenuti della convenzione.
Tipologie di inserimento.
  La  convenzione  puo' avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie
di  inserimento  previste  dall'ordinamento. Tuttavia con essa dovra'
essere  perseguito  l'obiettivo  prioritario  di  assicurare  il piu'
possibile  la  stabilizzazione,  seppure progressiva, del rapporto di
lavoro.   Cio'  anche  in  funzione  dell'accesso  alle  agevolazioni
concesse  attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'inserimento
lavorativo  dei  disabili,  in vista delle quali i servizi competenti
potranno  predisporre  modelli di convenzioni, alla cui adesione puo'
collegarsi,  nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie esistenti,
l'automatica ammissione ai predetti benefici.
  Qualora  siano  previsti  periodi  di  formazione e di orientamento
professionale,   la   convenzione   dovra'   indicarne   i  contenuti
qualitativi  e  delineare il percorso formativo mirato e il risultato
che  si  intende  conseguire.  La formazione e l'orientamento possono
essere  attuate  sia  nell'ambito  di  un  rapporto  di  lavoro  gia'
instaurato,   sia   preliminarmente  ad  esso,  purche'  il  percorso
formativo    (tirocinio    o    stage)   sia   comunque   finalizzato
all'inserimento  lavorativo  e  il  modello  formativo  attivato  sia
adeguato alle capacita' professionali possedute dal lavoratore. Per i
periodi  di formazione e di orientamento, la convenzione individua le
modalita'  per  lo  svolgimento,  anche  in  raccordo  con i soggetti
promotori  ai  sensi della vigente normativa in materia di formazione
professionale   e   determina   le   modalita'  di  assunzione  delle
responsabilita'  e  delle  attribuzioni  dei  soggetti  coinvolti nel
programma di inserimento.
  Il  periodo  di  prova  decorre  dalla  data dell'instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  ha durata pari a quella prevista dai contratti
collettivi  di  lavoro  e  puo'  avere durata piu' ampia, purche' non
superiore  a  dodici  mesi, prorogabili per un periodo massimo di sei
mesi   qualora  l'inserimento  lavorativo  sia  reso  particolarmente
difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilita'.
Disposizioni conclusive.
  Per rendere piu' agevole l'instaurazione della procedura di stipula
delle  convenzioni,  si  ritiene  che  sia opportuno, per i datori di
lavoro   che   operano   in   ambito   pluriregionale,  prevedere  la
possibilita'  di  individuare modelli di convenzioni valide a livello
nazionale,  mediante  accordo  con  il  servizio  competente  per  il
territorio  in  cui  il  datore  di  lavoro  ha  la  sede legale, con
contenuti  adattabili  alle  specifiche  esigenze territoriali, ferma
restando  la  necessita'  di  stipulare  successivamente  le  singole
convenzioni con ciascun servizio provinciale competente.
  Inoltre,   per   assicurare   la   massima   considerazione   delle
peculiarita' di ciascun settore produttivo, alle linee guida potranno
eventualmente  conformarsi  convenzioni-quadro  di  settore elaborate
dalle  associazioni  rappresentative  interessate  e proposte, per la
stipula del singolo accordo, dai datori di lavoro ad esse aderenti ai
servizi provinciali competenti.
  Le   presenti   linee   programmatiche   si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  datori  di  lavoro  che  occupano da 15 a 35
dipendenti  e  con  maggiore  gradualita'  rispetto  al  differimento
dell'obbligo pari a dodici mesi dalla nuova assunzione, gia' previsto
dalle  vigenti  disposizioni amministrative di attuazione della legge
68/1999.
    Roma, 22 febbraio 2001
                                                Il presidente: Loiero