MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001 

Integrazione,   ai   sensi  dell'art.  145,  comma  62,  della  legge
23 dicembre  2000,  n. 388, del decreto 22 settembre 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26 settembre  1998,  n. 225, recante
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
(GU n.88 del 14-4-2001)

                       IL MINISTRO DEL TESORO,
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in
materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo fiscale),
che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  gli  enti concedenti contributi
agevolati  ai sensi delle leggi ivi citate nonche' le persone fisiche
e   giuridiche  destinatarie  di  tali  contributi  possono,  in  via
disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo
nel  caso  in  cui  il  tasso  di interesse applicato ai contratti di
finanziamento  stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale
medio  per  le  medesime  operazioni determinato ai sensi dell'art. 2
della  legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine
di ricondurre il primo tasso a un valore non superiore al secondo;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  24 marzo  2000,  n. 110,
adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  in
attuazione  dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, avente a
oggetto il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei
mutui edilizi agevolati;
  Vista  la  legge  7 marzo  1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura)  e,  in  particolare,  l'art.  2, comma 2, in base al quale il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti  la  Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua
annualmente   la   classificazione  delle  operazioni  per  categorie
omogenee  ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Visto il proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante la
classificazione  delle  operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Visto  l'art.  145,  comma  62, della legge 23 dicembre 2000, n 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - Legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini
dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
tasso  effettivo  globale  medio per le medesime operazioni di cui al
comma 1 dello stesso art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo
globale  medio  dei  mutui  all'edilizia  in  corso di ammortamento e
attribuisce   al   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  il potere di provvedere, con decreto, alle
opportune  integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre
1998,   recante   classificazione  delle  operazioni  creditizie  per
categorie  omogenee  ai  fini  della  rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 22 settembre 1993 e' integrato dal
seguente comma:
  "2.  Ai fini della rinegoziazione dei mutui agevolati all'edilizia,
secondo  quanto  previsto dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e'  individuata  la  seguente categoria omogenea di operazioni: mutui
agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Visco