ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001 

Decadenza    della    Assicuratrice    Edile   S.p.a.,   in   Milano,
dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1837).
(GU n.95 del 24-4-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto  il  regolamento  approvato  con  regio decreto del 4 gennaio
1925,   n.   63,   e   le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  175,  di
attuazione  della  direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta   diversa  dall'assicurazione  sulla  vita  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante
la  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in
particolare l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia'  rilasciate alla Assicuratrice Edile S.p.a., con
sede in Milano, via A. De Togni n. 2;
  Viste  le comunicazioni della societa' e, da ultimo, la lettera del
18 aprile  2001  con  la  quale  la  assicuratrice  edile  S.p.a., in
conformita'   con   le   deliberazioni   assunte   dal  consiglio  di
amministrazione  nell'adunanza  tenutasi  in  data  6 aprile 2001, ha
rinunciato  espressamente all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 175/1995;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 175, la decadenza dell'Assicuratrice Edile S.p.a., con sede
in    Milano,    dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nel ramo 10, R.C. autoveicoli terrestri
e nel ramo 12, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2001
                                             Il presidente: Manghetti