AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 aprile 2001 

Differimento  dei termini per l'avvio della seconda fase del processo
di   implementazione  dell'accesso  disaggregato  alla  rete  locale.
(Deliberazione n. 7/01/CIR).
(GU n.101 del 3-5-2001)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione  infrastrutture  e reti dell'11
aprile 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997,  n.  318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni del 23 aprile
1998  recante:  "Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel
settore  delle telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  delibera  dell'Autorita' n. 197/99 del 7 settembre 1999,
con  la  quale  la  societa' Telecom Italia S.p.a. viene identificata
quale organismo avente notevole forza di mercato;
  Vista  la  delibera  dell'Autorita'  n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000,
concernente:  "Linee  guida  per  l'implementazione  dei  servizi  di
accesso  disaggregato  a livello di rete locale e disposizioni per la
promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73;
  Vista  la delibera dell'Autorita' n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000,
concernente:  "Valutazione  dell'offerta  di  riferimento  di Telecom
Italia  avente  ad  oggetto  gli  aspetti  tecnici  e procedurali dei
servizi  di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure
per  le  attivita'  di predisposizione ed attribuzione degli spazi di
co-locazione",  ed in particolare l'art. 8, comma 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
  Considerato quanto segue:
    1) con   la   delibera  n.  13/00/CIR,  l'Autorita'  ha  ritenuto
necessario  definire una procedura specifica per la fase di avvio del
processo  di  accesso  disaggregato,  attesa la richiesta da parte di
molti  operatori  di  accedere  contemporaneamente  ad un consistente
numero dei siti. Al fine di agevolare l'effettiva implementazione del
processo  di  accesso  disaggregato,  e' stato quindi previsto che il
processo  di  allestimento  dei  siti  di  co-locazione  seguisse  un
percorso  di  gradualita'.  In tale senso, l'art. 8 della delibera n.
13/00/CIR ha definito l'iter procedurale ed il calendario per la fase
di  avvio  del processo di accesso disaggregato ed ha individuato una
sequenza  di  tre distinte fasi, ognuna delle quali e' caratterizzata
dalle  seguenti  attivita':  a)  selezione  dei  siti  da parte degli
operatori;  b)  espletamento  da parte di Telecom Italia dei relativi
studi  di  fattibilita';  c)  avvio dei lavori di predisposizione dei
siti, a valle delle conferme da parte degli operatori interessati, in
caso di esito positivo dello studio di fattibilita';
    2) la  prima  fase di tale processo ha avuto inizio il 10 gennaio
2001,  con  la  messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle
informazioni  previste  all'art.  1  della  delibera n. 13/00/CIR. La
prima  fase  avrebbe  dovuto  concludersi  entro  il 14 marzo 2001, a
seguito  della  conferma  degli ordini di co-locazione da parte degli
operatori  licenziatari  ed  il conseguente avvio da parte di Telecom
Italia  dei  lavori  di  predisposizione  dei siti. L'art. 8, comma 3
prevedeva,   inoltre,   una  cadenza  trimestrale  del  processo  con
l'indicazione dell'avvio della seconda fase entro il 15 aprile 2001.
    3) il  carattere  di innovativita' delle procedure previste dalla
delibera  n.  13/00/CIR  ha,  tuttavia, comportato alcuni ritardi nel
calendario  di implementazione, imputabili principalmente ai seguenti
fattori specifici:
      le  informazioni  sui  siti  di co-locazione fornite da Telecom
Italia  sono  risultate  in  alcuni  casi  di  difficile  lettura  ed
interpretazione  da  parte  degli  operatori licenziatari, a causa di
taluni  errori  ed  imprecisioni.  Ne  e'  derivata  la necessita' di
ampliare  di  alcuni  giorni  il  periodo  di tempo a disposizione di
Telecom  Italia e degli operatori per correggere gli errori contenuti
nei  file  inviati  e  consentire  quindi  agli  operatori  di potere
formulare   richieste   fondate   su  un  set  informativo  certo  ed
affidabile;
      anche   nel   caso  degli  studi  di  fattibilita'  sono  stati
riscontrati alcuni errori, per cui e' risultato necessario consentire
agli  operatori  di ottenere i necessari chiarimenti per apportare le
opportune modifiche ai preventivi inviati, prima della conferma degli
ordini da parte degli stessi operatori;
    4) inoltre,  e'  stata  manifestata  l'esigenza  da  parte  degli
operatori  licenziatari  di  confermare  gli  ordinativi  a valle del
completamento  della  procedura  di assegnazione degli spazi nei siti
con  parziale  disponibilita',  procedura  di  assegnazione che si e'
svolta presso l'Autorita' in data 21 marzo 2001;
    5) per l'insieme delle ragioni esposte, l'Autorita' ha accolto la
richiesta degli operatori di estendere al 26 marzo la data ultima per
la conferma degli ordinativi da parte degli operatori;
    6) in  data  6 aprile 2001, si e' tenuta una riunione dell'unita'
per  il  monitoraggio,  in  cui  sono stati analizzati e discussi gli
esiti  della  prima  fase  di implementazione del processo di accesso
disaggregato alla rete locale e si sono registrate le posizioni degli
operatori  in  relazione alle modalita' ed al calendario previsti per
l'avvio  della seconda fase. In tale sede, gli operatori licenziatari
hanno  manifestato  l'esigenza  di  un  rinvio  del  termine,  che la
delibera  n.  13/00/CIR  fissa  al 15 aprile 2001. A supporto di tale
richiesta,   avanzata  da  un  operatore  e  supportata  dalla  quasi
totalita'  delle imprese presenti (oltre trenta), sono state avanzate
le  seguenti  motivazioni: a) lo slittamento dei tempi di conclusione
della  prima  fase;  b) la necessita' di non sovrapporre le prime due
fasi  del  processo;  c)  la possibilita' di consolidare l'esperienza
maturata,  anche  al  fine di introdurre eventuali miglioramenti alle
procedure;
    7) fermo   restando   l'obiettivo   di   garantire   una   rapida
implementazione   del   processo   di   implementazione  dell'accesso
disaggregato  alla  rete locale, l'Autorita' ritiene di accogliere la
richiesta   degli  operatori,  ovvero  dei  soggetti  che  promuovono
l'offerta dei servizi di accesso disaggregato;
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci relatore,
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1. Il  termine  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  della delibera n.
13/00/CIR,  relativo  all'avvio  della  seconda  fase del processo di
implementazione  del  servizio  di  accesso disaggregato a livello di
rete locale, viene differito al 15 maggio 2001.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia  S.p.a. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 11 aprile 2001
                                                 Il presidente: Cheli