MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2001 

Utilizzo   del   nome  geografico  "Sardegna"  nella  designazione  e
presentazione dei vini VQPRD gia' riconosciuti a D.O.C.G. e D.O.C.
(GU n.102 del 4-5-2001)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista   la  legge  n.  164  del  10 febbraio  1992,  recante  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  348 del
20 aprile  1994, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista la legge n. 193 del 16 giugno 1998, recante modifica all'art.
7 della legge n. 164/1992;
  Vista  la  richiesta  presentata  dalla  regione Sardegna, ai sensi
dell'art.  8  comma 4, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere la
possibilita'  di  anteporre,  da parte dei produttori e trasformatori
interessati,  il  nome  geografico  "Sardegna"  per  quei  VQPRD gia'
riconosciuti,  nella cui presentazione e designazione non e' previsto
il  riferimento al nome geografico "Sardegna", conservando, comunque,
i  vini  la  loro  identita' stabilita dai rispettivi disciplinari di
produzione;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  espresso  nel  corso  della riunione
tenutasi in data 21 marzo 2001;
  Considerato  che  le  motivazioni  di  tale richiesta muovono dalla
necessita'  degli operatori di immettere sul mercato un prodotto, che
utilizzando   il   termine  "Sardegna"  consenta  ai  consumatori  la
percezione immediata della provenienza dei vini stessi;
  Ritenuto  per  le  motivazioni sopra esposte doversi procedere alla
richiesta di cui alle premesse;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni
di  origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella
regione  Sardegna,  possono  essere  precedute  dal  nome  geografico
"Sardegna":
    Vermentino di Gallura D.O.C.G.;
    Alghero D.O.C.;
    Arborea D.O.C.;
    Carignano del Sulcis D.O.C.;
    Malvasia di Bosa D.O.C.;
    Mandrolisai D.O.C.;
    Moscato di Sorso-Sennori D.O.C.;
    Giro' di Cagliari D.O.C.;
    Malvasia di Cagliari D.O.C.;
    Monica di Cagliari D.O.C.;
    Moscato di Cagliari D.O.C.;
    Nasco di Cagliari D.O.C.;
    Nuragus di Cagliari D.O.C.;
    Terralba o Campidano di Terralba D.O.C.;
    Vernaccia di Oristano D.O.C.
  I  vini  sopra  elencati  debbono,  comunque,  conservare  la  loro
identita' avendo cura di rispettare, le norme stabilite e a suo tempo
approvate, previste nei singoli disciplinari di produzione.
    Roma, 30 marzo 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio