COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMUNICAZIONE 20 aprile 2001 

  Modalita'   di   diffusione  di  studi  e  statistiche  concernenti
emittenti strumenti finanziari. (Comunicazione n. DME/1029755).
(GU n.137 del 15-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 150)

   Nell'economia  dei  processi  di  elaborazione  e diffusione delle
informazioni  attinenti  gli  emittenti quotati, gli studi effettuati
dagli  analisti  rappresentano  un  elemento  positivo  destinato  ad
integrare   e  ad  arricchire  il  processo  di  disclosure  generato
dall'informazione continua sulle notizie price sensitive.
   Il  principio  della "fair disclosure" stabilito dall'art. 114 del
TUF,  che  esclude  la possibilita' di una diffusione selettiva delle
informazioni price sensitive nell'ambito delle relazioni tra societa'
emittenti  e  analisti  finanziari  e  investitori istituzionali (1),
trova   infatti   un'efficace   realizzazione   attraverso  l'analisi
specialistica delle informazioni e la sua diffusione al pubblico.
   In  tale  quadro,  gli  studi  rivestono  un  ruolo  crescente nel
determinare  le  scelte  di investimento, esercitando, non solo per i
loro  contenuti  ma  anche  per  il  mero  fatto  di essere prodotti,
un'influenza significativa sull'andamento del mercato.
   Al  fine  di  valorizzare  la  funzione  degli studi e di tutelare
l'integrita'  del  mercato  e'  necessario che la realizzazione degli
studi   risponda   a   criteri  di  correttezza  comportamentale  che
assicurino la loro completezza, indipendenza e chiarezza.
   Una particolare importanza assumono i problemi che possono sorgere
quando  chi  li  diffonde  ha un proprio specifico interesse riguardo
all'oggetto dello studio. Criticita' possono manifestarsi soprattutto
quando  i  soggetti  che  diffondono  gli studi appartengono a gruppi
finanziari  polifunzionali,  nel cui ambito si effettuano attivita' e
si   prestano   servizi   i  cui  interessi  possono  influenzare  la
correttezza   comportamentale   dell'attivita'   di  realizzazione  e
diffusione  di  studi.  Tale  influenza  puo' derivare in particolare
dall'esistenza  di  relazioni  di  natura  strategica, contrattuale o
operativa  tra  il  gruppo cui appartiene il soggetto che diffonde lo
studio  e  la societa' emittente e il gruppo cui essa appartiene, tra
le  quali  possono  assumere  rilevanza  i  legami partecipativi o di
controllo e la prestazione di servizi di primary market, ma anche, in
particolari  situazioni,  l'esistenza  di  rapporti  di  credito e di
posizioni direzionali aperte sui titoli dell'emittente.
   Un'efficace   azione  volta  ad  alleviare  possibili  distorsioni
richiede    una   complementarita'   tra   intervento   normativo   e
autoregolamentazione dei soggetti.
   La  Commissione  ha  attuato una modifica dell'attuale art. 69 del
Regolamento n. 11971 del 14-05-1999 che si limita alla definizione di
alcune   condizioni  minime  di  correttezza,  con  riferimento  alla
trasparenza  sull'esistenza  e sull'estensione dei predetti specifici
interessi,  e ai tempi di diffusione al pubblico degli studi prodotti
inizialmente per i propri clienti o soci.
   In  particolare,  nella  lettera c) del comma 1, e' stato previsto
che  l'avvertenza  nella quale e' indicato che chi diffonde gli studi
puo'   avere   un  proprio  specifico  interesse  con  riguardo  agli
emittenti,  agli  strumenti  finanziari  e  alle  operazioni  oggetto
dell'analisi,  debba  riportare altresi' le ragioni e l'estensione di
tali interessi.
   La  scelta  di limitare le modifiche regolamentari risponde ad una
duplice  esigenza.  Da  un  lato,  l'esigenza  di  definire un quadro
regolamentare   che   non   crei   distorsioni  nell'industria  della
produzione   di  studi,  considerato  che  l'ambito  di  applicazione
definito dall'art. 114, comma 5, del TUF comprende solo gli emittenti
quotati, gli intermediari autorizzati e i soggetti legati da rapporti
di  controllo  con  essi  e  che  comunque l'enforcement sui soggetti
esteri appare difficoltosa. Dall'altro, l'esigenza di lasciare aperto
l'ambito  dell'approfondimento  e  dell'estensione  delle  regole  di
comportamento  alle iniziative di autoregolamentazione che i soggetti
del mercato saranno in grado di intraprendere.
   1.  A  tale  riguardo la Commissione ritiene opportuno precisare i
criteri  per  l'individuazione  degli  specifici  interessi di cui si
devono   indicare   le   ragioni   e  l'estensione,  con  particolare
riferimento agli studi e alle statistiche (di seguito studi) che, per
il  loro  contenuto  analitico  e/o  per la novita' delle indicazioni
contenute  (con  riferimento  a  precedenti  consigli  forniti  o  al
sentiment  del  mercato)  contengono elementi sufficienti per fondare
decisioni di investimento.
   Nell'indicare  le ragioni e l'estensione degli specifici interessi
dei  soggetti  che  diffondono  studi,  ai sensi della lettera c) del
comma 1 dell'art. 69, si deve tener conto di tutte le situazioni che,
in   ragione   della   loro  natura  o  della  loro  rilevanza,  sono
suscettibili,    in   astratto,   di   influenzare   la   correttezza
comportamentale  dell'attivita'  di  realizzazione  e  diffusione  di
studi.
   Si  ritiene pertanto necessario che, al fine di adempiere a quanto
stabilito  nella  citata  lettera  c),  siano  valutate  le  seguenti
situazioni,  prendendo  a  riferimento  il  soggetto  che diffonde lo
studio (e i soggetti legati da rapporti di controllo con esso), da un
lato, e l'emittente (e i soggetti legati da rapporti di controllo con
esso):
   -   la  presenza  di  legami  di  controllo  o  di  partecipazione
rilevante, sia diretti sia indiretti;
   - la partecipazione agli organi sociali;
   -  la  prestazione  di  servizi  di  finanza aziendale (ad esempio
consulenza, partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o
per  altre  operazioni  straordinarie, specialist, sponsor, ecc) resi
all'emittente;
   -  l'esistenza di obblighi di diffusione dello studio derivanti da
disposizioni contrattuali (ad esempio previsti dal ruolo di sponsor);
   -   l'emissione   di  strumenti  finanziari  collegati  ai  titoli
dell'emittente.
   Dovranno   peraltro  essere  valutate  tutte  le  altre  eventuali
situazioni  che,  nel caso specifico, sono potenzialmente in grado di
condizionare l'indipendenza e l'imparzialita' dello studio.
                                *****
   2.  La  Commissione  ritiene  inoltre  opportuno presentare alcune
raccomandazioni  al  fine  di fornire ai soggetti interessati criteri
utili  perche'  sia  assicurata  la  completezza, l'indipendenza e la
chiarezza degli studi.
   Trasparenza sulle fonti
   Si  raccomanda  che negli studi siano evidenziati gli elementi che
hanno   contribuito   alla  formazione  del  giudizio  indicando,  in
relazione ai dati utilizzati, la fonte, l'occasione in cui sono stati
ottenuti e la data a cui si riferiscono.
   Indipendenza e correttezza degli analisti finanziari
   Si  raccomanda  che  i  soggetti  che  diffondono  studi  adottino
procedure  interne  idonee  a garantire l'indipendenza degli analisti
finanziari e che prescrivano loro adeguate regole comportamentali.
   Si raccomanda di indicare i nomi degli autori degli studi, insieme
all'eventuale appartenenza ad associazioni di categoria.
   Trasparenza su modalita' e tempistica di diffusione degli studi
   Si  raccomanda  inoltre  che  la  diffusione  degli  studi avvenga
secondo  modalita'  e tempi omogenei e tendenzialmente costanti e che
siano chiaramente descritti in un'apposita avvertenza indicando:
   a) il canale utilizzato;
   b) il momento di inizio della diffusione;
   c) il numero e la tipologia dei soggetti destinatari.
   Si  raccomanda  inoltre  che  le modalita' e i tempi di diffusione
siano  tali  da limitare la loro influenza sul processo di formazione
dei prezzi.
   Trasparenza  sulla  continuita'  della  copertura e sulla serie di
giudizi espressi
   Si  raccomanda  di  indicare  se  si intende garantire continuita'
nella  copertura  dei  titoli  oggetto  dello studio, specif1cando la
frequenza  degli  aggiornamenti,  che  dovrebbe  comunque tener conto
della tempistica dell'informativa contabile periodica e di ogni altro
evento   eccezionale  che  si  verifichi  nella  sfera  di  attivita'
dell'emittente.  In ogni caso, dovrebbero essere comunicati eventuali
mutamenti della politica di copertura annunciata.
   Si  raccomanda  inoltre  che negli studi siano riportati i giudizi
precedentemente  espressi  sui  titoli dell'emittente, relativi ad un
congruo  periodo  di tempo, indicando il motivo che ha portato ad una
loro eventuale revisione.
                                              IL PRESIDENTE: Spaventa
   (1)  La Consob, con la raccomandazione n. RM/98090373, ha ribadito
il principio che nel corso degli incontri con gli analisti finanziari
si  eviti  che  "l'informazione  diffusa  in  tali  occasioni  alteri
sostanzialmente  e  radicalmente la parita' informativa tra i diversi
operatori".