MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001 

Conferma  dell'abilitazione  all'istituto "Associazione romana per la
psicoterapia  dell'adolescenza" ad istituire e ad attivare nella sede
di  Roma,  corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.124 del 30-5-2001)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    per la programmazione il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza  presentata dall'istituto "Associazione romana per
la psicoterapia dell'adolescenza", con sede in Roma;
  Visto  il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
  Visto  il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la
valutazione  tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata
dal predetto istituto;
  Visto  il  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale e' stata
disposta  l'abilitazione  al  suddetto  istituto  ad  istituire  e ad
attivare  nella  sede di Roma, successivamente alla data del predetto
provvedimento,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi
delle  disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione
che  gli spazi disponibili siano distribuiti in modo da assicurare il
rispetto  degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche
e comuni individuate con il predetto parere;
  Considerato   che   a   seguito  della  documentazione  integrativa
trasmessa  dal  suddetto  istituto risultano soddisfatti gli standard
minimi di riferimento;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si  conferma  l'abilitazione dell'istituto "Associazione romana per
la  psicoterapia  dell'adolescenza" ad istituire e ad attivare, nella
sede  di  Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini
di  cui  all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale
11 di-cembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona