AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 22 maggio 2001 

Aspetti  problematici  fornitura  e posa in opera. (Determinazione n.
12/01).
(GU n.135 del 13-6-2001)

                            IL CONSIGLIO
                              Premesso:
  L'art.  18  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo risultante
dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  9, comma 65 e seguenti della
legge  18 novembre  1998,  n.  415,  dopo aver definito la disciplina
relativa  al subappalto, al comma 12, equipara allo stesso "qualsiasi
contratto   avente   ad   oggetto  attivita'  ovunque  espletate  che
richiedano  l'impiego  di  manodopera, quali le fornitura con posa in
opera  e  i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu
e  qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore  al 50% dell'importo del contratto da affidare". Il comma 5
dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n. 554, specifica che "le attivita' ovunque espletate ai sensi
dell'art.  18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".
  Con  riferimento al dato normativo indicato, la Finco - Federazione
industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha chiesto
l'avviso  dell'Autorita'  in  ordine  alla  portata della limitazione
("alle sole attivita' poste in essere nel cantiere") introdotta dalla
norma  regolamentare,  ritenendo  che  la  stessa  non  abbia valenza
generale   ma   trovi  applicazione  soltanto  ai  subaffidamenti  di
fornitura  con  posa in opera concernenti la categoria prevalente dei
lavori.   La   limitazione   medesima,  in  particolare,  secondo  la
Federazione  istante,  non  opererebbe  per "le forniture con posa in
opera  di  importo significativamente rilevante ai sensi dell'art. 30
del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
le  quali  devono essere individuate autonomamente in sede di gara ed
ai  cui  affidamenti  si  applicherebbe) la disciplina del menzionato
art.  18 della legge n. 55/1990" senza assumere rilevanza il luogo di
svolgimento  dell'attivita'  richiedente  l'impiego  di manodopera; e
cio'  anche  in  considerazione del limite della delega al Governo di
cui  all'art.  3, comma 6, lett. v), della legge 11 febbraio 1994, n.
109  e  successive  modificazioni, che, attenendo specificamente alla
determinazione  della  "quota  subappaltabile dei lavori appartenenti
alla  categoria (o alle categorie) prevalenti" non avrebbe consentito
l'emanazione  di  una  normativa  regolamentare riguardante categorie
diverse da quella prevalente indicata.
  La  Finco  ha  chiesto, inoltre, un "chiarimento" dell'Autorita' in
ordine "all'esatta collocazione, nell'ambito delle categorie di opere
specializzate  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  della  fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente indicata all'art. 72, comma 4,
lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999". Al
riguardo, ad avviso della federazione istante, l'individuazione nella
sola categoria OS13 delle opere specializzate cui si riferisce l'art.
72,   comma   7,   lett. l)  del  regolamento  indicato  non  sarebbe
condivisibile    stante   la   ricomprensibilita'   nella   categoria
considerata  anche  delle  lavorazioni  di  cui  alla  categoria OS18
riguardante  "la  produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di  strutture  in  acciaio o di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale".
  Sulla  prima  delle  indicate  questioni, avviso contrario a quello
prospettato  dalla  Finco  e' stato espresso dall'Ance - Associazione
nazionale  costruttori  edili - secondo cui la disposizione di cui al
comma  5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  deve  essere  intesa  come  riferita  a tutte le ipotesi di
subaffidamento   di   fornitura  con  posa  in  opera  anche  se  non
riguardanti  le lavorazioni di cui alla categoria prevalente: secondo
l'Ance, in particolare, il concetto di "attivita' ovunque espletata",
espresso  nell'indicato  art.  141 del regolamento n. 554/1999, "puo'
essere   riferito  alle  forniture  con  posa  in  opera  di  importo
significativamente rilevante, da individuarsi, pertanto, nel bando di
gara  ove  ricorrano  i  presupposti  dell'art.  30  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 (incidenza superiore al 10%
ovvero  importo  superiore a 150.000 euro) qualora siffatte forniture
con  posa  in  opera  presentino  specifiche  caratteristiche  che le
rendano  assimilabili  a delle lavorazioni in senso stretto". Quanto,
poi,  alla  seconda  prospettata  questione,  l'Ance  ha ritenuto che
dovesse   dubitarsi,   considerando  la  declaratoria  relativa  alla
categoria  OS18,  di  cui  all'allegato A) del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  34/2000,  che  "possano  essere  ricomprese,
nell'ambito  dei  c.d. "lavori speciali" di cui all'art. 74, comma 4,
lett. l)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999,
anche  "la  produzione  in  stabilimento  ed il montaggio di opera di
strutture  in  acciaio  di  facciate  continue  costituite  da  telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale".
  Su entrambe le indicate questioni e' stato acquisito anche l'avviso
della  Confindustria che ha manifestato "l'esigenza che, in un'ottica
evolutiva  in  termini  di  qualita'  e  trasparenza  del mercato dei
costruttori,  venga  assicurata  una qualificazione del fornitore con
posa in opera che intervenga nella fase di realizzazione di un lavoro
pubblico"  essendo "necessario che la fornitura con posa in opera, al
pari  di  qualunque  altra parte dell'opera, sia comunque eseguita da
soggetti  qualificati"  ed  ha espresso il parere che la lett. l) del
comma  4  dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 "ricomprende sia la categoria OS13 (prefabbricati in cemento
armato)  che  la  categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o
metallo)  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
34/2000".
  Secondo l'Aniem, poi, il combinato disposto dell'art. 18, comma 12,
della  legge  n.  55/1999  e  dell'art. 141, comma 5, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999 limiterebbe l'individuazione
dell'incidenza  della manodopera e del costo del lavoro del personale
ai  soli  lavori  svolti  in  cantiere  con la conseguenza che non e'
ipotizzabile  un'estensione di tale valutazione alle attivita' svolte
in  stabilimento, magazzini o unita' produttive diverse da quelle cui
si  riferisce  il  lavoro  oggetto  dell'appalto. Quanto alla seconda
questione  l'Aniem  ritiene  che  possano rientrare nella fattispecie
individuata   dall'art.   72,  comma  4,  lett. l)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, sia la tipologia di lavori
indicata   nella   declaratoria  della  categoria  OS13,  sia  quella
descritta nell'ambito della categoria OS18.
  L'associazione  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  infine, ha
ritenuto  che,  a  prescindere dal merito della prima delle esaminate
questioni, e' rilevante il dato che chi opera in cantiere deve essere
qualificato per la realizzazione delle opere ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e che ambedue le lavorazioni
di  cui  alle  categorie  OS13  e  OS18  sono riconducibili ai lavori
indicati  con  la  lett. l)  dell'art.  72,  comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  L'Associazione   nazionale   costruttori   di   impianti,   infine,
comunicava di concordare con la posizione espressa dalla Finco.
  Considerato
  Il  primo  quesito  riguarda  l'individuazione  della portata della
disposizione  di  cui  all'ultimo comma dell'art. 141 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  il  quale  circoscrive
l'ambito  di  rilevanza  delle  "attivita' ovunque espletate", di cui
all'art.  18,  comma  12,  della  legge n. 55/1990, soltanto a quelle
"poste  in  essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto". Siffatte
attivita',  nel  caso siano relative a prestazioni diverse dai lavori
quali  le  forniture  con  posa  in  opera  o  noli  a caldo, qualora
implichino  un'incidenza  del  costo della manodopera e del personale
superiore  al  50% dell'importo del contratto, e sempre che l'importo
complessivo  del contratto medesimo sia superiore al 2% di quello dei
lavori  affidati  ed  a  100.000 euro, comportano l'assimilazione del
contratto  stesso  al  subappalto  con  applicazione, pertanto, della
relativa  disciplina  sia  per  quanto riguarda il limite percentuale
stabilito  per  la  categoria  prevalente, sia per quanto riguarda la
qualificazione  dell'esecutore  e  per la previa necessita' della sua
autorizzazione.
  Per  dare  risposta  al  quesito,  va  rilevato preliminarmente che
l'art.  18  della  legge  n. 55/1990 e' inteso ad evitare fenomeni di
infiltrazioni  delinquenziale  nell'ambito  degli  appalti  di lavori
pubblici.  A  tal fine contiene specifiche disposizioni da applicarsi
per   l'affidamento   in   subappalto   delle   lavorazioni  previste
nell'appalto.  L'articolo e' costituito da quattordici commi. I commi
da  1  ad  11  ed  i  commi  13  e  14  contengono le disposizioni da
applicarsi  per  il subappalto delle prestazioni che sono qualificate
come  lavori. Il comma 12 opera una definizione legale del subappalto
finalizzata  ad individuare le regole da applicarsi per l'affidamento
dei  subcontratti  relativi  a  prestazioni  che  non  sono lavori ma
prevedono  l'impiego  di  mano d'opera, come nel caso della fornitura
con  posa  in  opera  e del nolo a caldo. La finalita' della norma e'
quella  di  rendere  assimilate  ai  lavori  attivita'  che  sono  da
considerarsi  di qualificazione diversa, in modo che anche per queste
sussistano  le  garanzie  previste  per  i  lavori  e,  quindi, per i
relativi  subappalti  sempre  che  l'incidenza  del  costo della mano
d'opera sia superiore al 50% del valore del subcontratto.
  Va  tenuto  presente, poi, che un opera o un intervento di norma e'
costituito  da lavorazioni appartenenti a piu' di una delle categorie
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che
(art.  18,  comma 3, della legge n. 55/1990, art. 73 commi 2 e 3, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 30, comma
1  e  2  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nei
bandi di gara debbano essere indicati:
    a) l'importo complessivo dell'intervento;
    b) la   categoria,   generale  o  specializzata  che  fra  quelle
costituenti  l'intervento  e' da considerarsi prevalente in quanto di
importo piu' elevato;
    c) tutte  le  lavorazioni  ovvero le parti di lavorazioni diverse
dalla  prevalente - purche' di importo singolarmente superiore al 10%
dell'importo  complessivo dell'appalto e comunque superiore a 150.000
euro - con i relativi importi e categorie;
  Le  lavorazioni diverse dalla prevalente indicate nel bando sono, a
scelta  dell'aggiudicatario,  tutte  subappaltabili  o  affidabili  a
cottimo, oppure scorporabili senza limiti di importo.
  Il  regolamento generale della legge quadro non contiene specifiche
disposizioni  a riguardo del subappalto se non nell'art. 141 il quale
prevede  un  limite  del  subappalto  con l'indicazione di una misura
percentuale  (30%)  che  si  riferisce,  pero',  alla  sola categoria
prevalente.
  Per  operare  un  raccordo  tra  la disposizione di cui al comma 12
dell'art.  18  della  legge  n.  55/1990  e  quella di cui al comma 5
dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1990
va tenuto conto che:
    a) il  comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 ed il comma 5
dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
iniziano, con la precisazione che la disciplina in essi contenuta non
e'   generale   ma  e'  specifica  in  quanto  e'  stabilito  che  le
disposizioni sono dettate "ai fini del presente articolo";
    b) il  comma  12  dell'art. 18 della legge n. 55/1990 riguarda le
ipotesi  di  prestazioni diverse dai lavori quali le forniture e posa
in  opera  ed  i  noli a caldo e fa riferimento ad una localizzazione
delle  relative  attivita' di mano d'opera con l'espressione "ovunque
espletate";
    c) forniture  e  posa  in  opera e noli a caldo si hanno anche in
ordine  ai  lavori  di  cui si occupa il decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  e lo stesso, all'art. 141, comma 5, precisa
che  per  "ovunque  espletate"  si  devono  intendere quelle poste in
essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
  Cio' sta a significare che le attivita' di mano d'opera, relative a
prestazioni  di fornitura e posa in opera o di noli a caldo che siano
presenti  nei  lavori pubblici da realizzare, devono essere espletate
nel cantiere e, quindi, se espletate fuori cantiere non possono avere
la  qualificazione  che  li  rendano  assimilabili  ai  lavori. Ma la
disposizione  del  comma  5, dell'art. 141 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999  come  detto, e' dettata "ai fini del
presente  articolo"  che  disciplina  il  subappalto dei lavori della
categoria  prevalente  e,  quindi,  non  puo'  che avere efficacia in
ordine  alla assimilabilita' ai lavori delle prestazioni di fornitura
e  posa  in  opera  e  noli  a  caldo  qualora riguardino prestazioni
relative  alla  categoria  prevalente. Questo speciale significato di
"ovunque  espletato" non si applica, quindi, a quelle lavorazioni che
riguardano  le  categorie di lavori diverse dalla prevalente indicate
nel  bando  di  gara.  La  disposizione contenuta nell'art. 18, della
legge  n.  55/1990,  cioe',  continua  ad  avere  pieno  vigore, come
formulata,  per lavori subappaltati nelle categorie diverse da quella
prevalente   intendendo,  in  tal  caso,  "ovunque  espletate"  senza
limitazioni  all'attuazione in cantiere; alla categoria prevalente si
applica  invece  anche  il  comma  12 del suddetto art. 18 (ove se ne
abbiano i presupposti).
  Va   ricordato,   inoltre,  che  questa  autorita'  con  l'atto  di
regolazione  n. 5/2001, ha gia' evidenziato come la differenza tra il
contratto  di  appalto  e  quello  di  compravendita  (costituente il
presupposto  della  fornitura) si correla alla prevalenza funzionale,
secondo  l'intenzione  dei  contraenti, della prestazione relativa al
trasferimento  del bene ovvero di quella concernente la realizzazione
di un'opera ovvero di un impianto.
  Nella  determinazione  stessa  si  e' tratta la conclusione che, in
ogni  caso  in  cui  e'  configurabile  un'attivita'  prevista  dalle
declaratorie   dell'allegato   A  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000  (concernente, appunto, la qualificazione dei
soggetti esecutori di lavori pubblici) la funzione caratterizzante da
riconoscere  al  contratto  e'  da  individuare  nella  realizzazione
dell'opera   o   del  lavoro  che  costituiscono,  quindi,  l'oggetto
principale  del contratto anche se le descrizioni fanno riferimento a
forniture e posa in opera.
  Va  precisato,  tuttavia,  che alcune delle categorie dell'indicato
allegato  A  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000
(OS13,  OS18,  OS32 e OS33) riguardano la produzione, fornitura ed il
montaggio di strutture o componenti prodotte industrialmente le quali
normalmente  richiedono lavorazioni integrative o di completamento da
eseguirsi  direttamente  in  cantiere  e  possono  costituire, in via
alternativa, parti di un lavoro o di un opera da realizzare oppure un
autonomo  lavoro o un autonoma opera. Ad esempio: la realizzazione di
un ponte con travi precompresse prefabbricate comporta la fornitura e
posa  in  opera delle travi e la realizzazione in cantiere, oltre che
di  fondazioni,  piloni  ecc.  anche  di solette di completamento per
l'inserimento  del  bene  fornito nell'opera da realizzare. In questo
caso  la  fornitura  e  la  posa in opera delle travi non puo' essere
considerata   un   autonomo  lavoro.  Al  contrario,  invece,  e'  da
considerarsi   autonomo   lavoro   l'ipotesi   di  realizzazione  (in
calcestruzzo  o  in  acciaio)  di  un  edificio  per abitazione o per
ufficio,  oppure  un capannone industriale o commerciale, interamente
prodotti  in stabilimenti industriali, posti in opera in cantiere con
l'esecuzioni  di  lavorazioni  integrative o di completamento. Spetta
alla  stazione  appaltante e va adeguatamente motivata la valutazione
se  alla prestazione di fornitura e posa m opera deve riconoscersi la
natura di autonomo lavoro o se invece non e' da considerarsi tale.
  Ne  consegue  che  nel  caso  si  verta  in ipotesi di fornitura di
strutture  o  di componenti prodotti industrialmente che non sia tale
da  dover  essere  considerata  come  un autonomo lavoro, la stazione
appaltante  non  dovra'  indicarla  nel  bando  come lavorazione a se
stante  rientrando essa nell'ambito della categoria prevalente. Ed in
tal  caso l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario
potra' avvenire:
    a) acquistando    le    strutture   o   i   componenti   prodotti
industrialmente  e  impiegando la propria organizzazione di impresa e
le  proprie maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni
integrative e di completamento;
    b) acquistando    le    strutture   o   i   componenti   prodotti
industrialmente e affidando ad un'impresa subappaltatrice in possesso
della  necessaria  qualificazione la posa in opera e la realizzazione
delle  lavorazioni  integrative  e  di  completamento  (in  tal  caso
l'importo  del  subcontratto  incide sulla quota del 30% dell'importo
della  categoria  prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti
le  condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e
dell'art.  141,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999);
    c) affidando  l'esecuzione  dell'intera  prestazione  (fornitura,
posa  in  opera  ed  esecuzione  delle  lavorazioni  integrative e di
completamento)   ad   un   subappaltatore  in  possesso  di  adeguata
qualificazione  (in  tal caso l'importo del subcontratto incide sulla
quota   del   30%   dell'importo   della   categoria   prevalente   e
subappaltabile  soltanto  se  sono  presenti  le  condizioni  di  cui
all'art.  18,  comma  12,  della legge n. 55/1990 e 141, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1999).
  Va, infine, rilevato che l'insieme delle disposizioni sono coerenti
con  l'obiettivo  di  realizzare  opere di qualita' e di garantire un
adeguato  livello di concorrenza fra le imprese. Da un lato, infatti,
e'   assicurata   alle   imprese   una   sufficiente   autonomia   di
organizzazione  imprenditoriale  e  dall'altro  e'  prevista  che  la
esecuzione  delle  diverse  lavorazioni  sia  effettuata  soltanto da
imprese qualificate.
  Con  riferimento,  poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va
considerato  che l'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999 individua le strutture e gli impianti che, ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 costituiscono le
"opere  per  le  quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica.." e la cui
esecuzione,  qualora  ciascuna  di  esse  superi  la  quota  del  15%
dell'importo   totale  dell'appalto,  non  puo'  essere  affidata  in
subappalto    ma   deve   essere   posta   in   essere   direttamente
dall'affidatario,   falla   salva   la   possibilita'  di  costituire
associazione  temporanea  di  imprese. La lettera l) del quarto comma
della   disposizione   regolamentare  in  esame  ricomprende  tra  le
lavorazioni  indicate "la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi  prefabbricati  prodotti  industrialmente".  Cio' premesso e
tenuto  conto  del  fatto  che  la  norma  regolamentare indicata non
restringe  il  campo  di  applicazione  della  disposizione alle sole
strutture prefabbricate in cemento armato ma richiede soltanto che le
strutture    e    gli    elementi    prefabbricati   siano   prodotti
industrialmente,   puo'   ritenersi  che  nella  categoria  in  esame
rientrino,  oltre  alle  lavorazioni  di  cui alla declaratoria della
categoria  OS13,  cui si e' fatto riferimento nella nota illustrativa
dei  bandi tipo di questa autorita' di vigilanza, anche quelle di cui
alla categoria OS18 e OS33.
  Con  l'occasione,  puo'  anche  precisarsi  che  la  lettera e) del
suddetto  comma  4  si  riferisce  non solo alla categoria OS30, come
specificato   nella  nota  illustrativa  dei  bandi  tipo  di  questa
autorita',  ma  anche gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e
OS19 in quanto la suddetta lettera e) non specifica che essa riguarda
solo impianti interni.
  Conclusivamente,  l'autorita'  alla  luce  delle  considerazioni  e
valutazioni prima illustrate ritiene che:
    a) il comma 12 dell'art. 18, della legge n. 55/90 stabilisce, per
le  finalita'  proprie della legge stessa, le condizioni in base alle
quali  devono intendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti
alle  altre  disposizioni  del suddetto articolo 18, i subaffidamenti
delle attivita' diverse da quelle che costituiscono lavori;
    b) la  specificazione  contenuta  nel  comma  5 dell'art. 141 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, si riferisce
esclusivamente   alle   prestazioni,   assimilabili  ai  lavori,  che
rientrano nella categoria prevalente;
    c) le  attivita'  riportate nelle categorie di cui all'allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualunque sia
la  relativa  specificazione  contenuta  nella  declaratoria, sono da
ritenersi  lavori  in  quanto non possono che rapportarsi al disposto
dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere
specializzate  che  vanno  intese  come  risultato di lavori e non di
semplici  forniture  e  posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990
con esclusione del comma 12;
    d) le  parti degli interventi costituite da forniture con posa in
opera,  qualora  non rientranti (o non sia stato ritenuto che fossero
rientranti)  in  una  delle categorie generali o specializzate di cui
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
vanno  considerate  facenti  parte della categoria prevalente; quelle
che  sono  equiparabili  ai  lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12,
della  legge  n.  55/1990  e  l'art.  141,  comma  5, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  qualora  subappaltate,
incidono  sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente
subappaltabile;   quelle  che  non  rispettano  tale  caratteristica,
qualora  subappaltate,  non incidono sulla quota del 30% dell'importo
della categoria prevalente subappaltabile;
    e) nell'ambito della categoria specializzata "fornitura e posa in
opera   di   strutture   e   di   elementi   prefabbricati   prodotti
industrialmente"  di cui all'art. 74, comma 4, lettera l) del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre
alle  lavorazioni  previste  nella categoria OS13 dell'allegato A del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  anche  le
lavorazioni  previste  nelle  categorie  OS18  ed  OS33  dello stesso
allegato;
    f) nell'ambito   della  categoria  specializzata  "installazione,
gestione   e   manutenzione   di   impianti   elettrici,  telefonici,
radiotelefonici,  televisivi  e  simili" di cui all'art. 74, comma 4,
lettera  e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
vanno  ricondotte,  oltre  alle  lavorazioni previste nella categoria
OS30  dell'allegato  A del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  anche  le lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e
OS19 dello stesso allegato.
    Roma, 22 maggio 2001
                                                 Il Presidente: Garri