MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Modificazioni  al  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine protetta "Gorgonzola"
(GU n.138 del 16-6-2001)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta "Gorgonzola",
registrata  con  regolamento  della  Commissione (CE) n. 1107/96, nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92,  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
"Gorgonzola", con sede in Novara - via A. Costa n. 5/C.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto.
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere  modifiche ai disciplinari di produzione delle denominazioni
di origine registrate.
    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifica  unitamente,  per  una  piu' agevole consultazione, al testo
della  scheda  guida,  per  la produzione del formaggio in argomento,
quale   risulta   dalla   relativa  disciplina  depositata  presso  i
competenti  servizi  della Commissione europea, sulla quale incide la
modifica proposta.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno
oggetto  di  opportuna  valutazione,  da  parte  del  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  prima  della  trasmissione  della
suddetta proposta alla Commissione europea.

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE DELLA D.O.P. "GORGONZOLA", REGISTRATA IN
     AMBITO U.E. CON REGOLAMENTO (CE) N. 1107 DEL 12 GIUGNO 1996

    La D.O.P. "Gorgonzola" e' riservata al formaggio molle, grasso, a
pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.
Disciplina vigente:
    La   zona  di  produzione  della  D.O.P.  "Gorgonzola"  comprende
l'intero   territorio  delle  province  di  Bergamo,  Brescia,  Como,
Cremona,  Cuneo,  Milano, Novara, Pavia, Vercelli, nonche' i seguenti
comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato,
Villanova   Monferrato,  Balzola,  Morano  Po,  Coniolo,  Pontestura,
Serralunga  di  Crea,  Cereseto,  Treville,  Ozzano  Monferrato,  San
Giorgio    Monferrato,   Sala   Monferrato,   Cellamonte,   Rosignano
Monferrato,  Terruggia,  Ottiglio,  Frassinello  Monferrato, Olivola,
Vignale,  Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole,
Valenza,  Pomaro  Monferrato,  Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San
Martino e Frassineto Po.
Modifica proposta:
    La  zona  di  produzione e stagionatura della D.O.P. "Gorgonzola"
comprende  l'intero  territorio  delle  province  di Bergamo, Biella,
Brescia,  Como,  Cremona,  Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia,
Verbano  -  Cusio  -  Ossola,  Vercelli,  nonche'  i  seguenti comuni
appartenenti   alla  provincia  di  Alessandria:  Casale  Monferrato,
Villanova   Monferrato,  Balzola,  Morano  Po,  Coniolo,  Pontestura,
Serralunga  di  Crea,  Cereseto,  Treville,  Ozzano  Monferrato,  San
Giorgio    Monferrato,   Sala   Monferrato,   Cellamonte,   Rosignano
Monferrato,  Terruggia,  Ottiglio,  Frassinello  Monferrato, Olivola,
Vignale,  Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole,
Valenza,  Pomaro  Monferrato,  Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San
Martino e Frassineto Po.
    La produzione del formaggio a D.O.P. "Gorgonzola" avviene secondo
la seguente sequenza operativa:
Disciplina vigente:
    Il  latte  intero  di  vacca proveniente dalla zona di produzione
viene cagliato ad una temperatura di 28o-32o C con caglio di vitello.
Modifica proposta:
    Il  latte  intero  di  vacca proveniente dalla zona di produzione
viene  pastorizzato, cagliato ad una temperatura di 28-36, inseminato
con fermenti lattici e con una sospensione di spore di pennicillium e
di lieviti selezionati ed addizionato con caglio di vitello;
Disciplina vigente:
    La pasta, raffreddata, viene sottoposta a stratificazione.
    Dopo  qualche  giorno  si  procede  alla  salatura a secco che e'
continuata  per  alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18o-20o
C.
    La  stagionatura  che  puo' protrarsi anche per 2 o 3 mesi, viene
effettuata in ambienti con temperatura di 5o-8o C.
    Durante  la  maturazione  la  pasta  viene  piu' volte forata per
favorire   lo   sviluppo   delle  varieta'  e  ceppi  di  penicillum,
caratteristici  del  "Gorgonzola" e determinanti la colorazione verde
(erborinatura).
Modifica proposta:
    Dopo  qualche  giorno  si  procede  alla  salatura a secco che e'
continuata  per  alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18o-24o
C.
    Durante  la  maturazione  la  pasta  viene  piu' volte forata per
favorire   lo   sviluppo   delle  varieta'  e  ceppi  di  penicillum,
caratteristici   del   "Gorgonzola"  e  determinanti  la  colorazione
verde/bluastra (erborinatura);     La stagionatura che puo' protrarsi
anche  per 2 o 3 mesi, e comunque la durata minima della stagionatura
puo'  essere  quantificata  in  cinquanta giorni, viene effettuata in
ambienti  con temperatura di 2o-7o C e un'umidita' del 85/95%.     La
D.O.P. "Gorgonzola" deve presentare le seguenti caratteristiche:
      forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane;
Disciplina vigente:
      peso  medio  della  forma:  kg 6-13 con variazioni in piu' o in
meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
      altezza: cm 16-20 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzione;
      diametro:  cm  25-30  con  variazioni  in  piu'  o  in meno, in
rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
      crosta: ruvida, rossiccia;
Modifica proposta:
      peso  medio  della  forma:  tipo  piccante  kg 9/12; tipo dolce
kg 10/13;  tipo  piccole kg 6/8, con variazioni in piu' o in meno, in
rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
      altezza  cm 13/20 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzioni ed il periodo di stagionatura;
      diametro  cm  20/32,  con  variazione  in  piu'  o  in meno, in
rapporto  alle  condizioni  tecniche  di  produzione ed al periodo di
stagionatura;
      crosta: ruvida, grigio e o rosata, non edibile;
    pasta:  unita,  di  colore  bianco  o  paglierino,  screziata per
sviluppo    di    muffe   (erborinatura)   con   venature   verdi/blu
caratteristiche; Disciplina vigente:
      sapore: leggermente piccante, caratteristico;
Modifica proposta:
      sapore: da leggermente piccante a piccante, caratteristico;
    grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.
    Il  formaggio  a  D.O.P. "Gorgonzola" viene utilizzato da tavola,
deve  recare  su  entrambe  le facce piane della forma l'impronta del
marchio  consortile  d'origine  (allegato  1)  recante  il  numero di
identificazione  del  caseificio,  ottenuto  mediante  l'applicazione
delle matrici distribuite dal consorzio di tutela.
Disciplina vigente:
    La    D.O.P.   "Gorgonzola"   deve   essere   avvolta,   per   la
commercializzazione  in  un  foglio  di  alluminio  goffrato  recante
anch'esso il marchio del Consorzio di tutela (allegato 2).
Modifica proposta:
    La    D.O.P.   "Gorgonzola"   deve   essere   avvolta,   per   la
commercializzazione  in  un  foglio  di  alluminio  goffrato  recante
anch'esso  il marchio del consorzio di tutela (allegato 2) e pertanto
tale  operazione dovra' avvenire esclusivamente nella zona delimitata
per la D.O.P.