MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 2001 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantaquattro giorni.
(GU n.133 del 11-6-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - direzione seconda
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art.  2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 6 giugno 2001
e' pari a 112.207 miliardi di lire (pari a 57.950 milioni di Euro);
                              Decreta:
  Per  il 15 giugno 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  tesoro  al portatore a
trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 giugno 2002 fino al
limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di Euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2002.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli artt. 2, 12 e 13 del decreto
16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 12 giugno 2001, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli artt. 7 e 8 del citato decreto ministeriale
16 novembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 7 giugno 2001.
                                    p. Il direttore generale: Cannata