MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 2001 

Adeguamento dell'indennita' di carica per i presidenti dell'I.N.P.S.,
dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A.
(GU n.139 del 18-6-2001)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 16 marzo 1995, con il quale e'
stata  determinata  la  misura, da verificarsi con cadenza triennale,
delle  indennita'  di carica annue lorde e della medaglia di presenza
spettanti  ai  presidenti  di  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  I.N.P.D.A.P. e
I.P.S.E.M.A.,  enti  pubblici  di previdenza disciplinati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  Ritenuto   di  dover  procedere  all'adeguamento  dei  compensi  in
questione  nella  misura  corrispondente  all'aumento del costo della
vita  nel  frattempo  intervenuto e calcolato sulla base degli indici
dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT, pari a 15.6;
  Ritenuto  che l'adeguamento cosi' disposto lascia impregiudicata la
possibilita'   di   revisione   dei  compensi  oggetto  del  presente
provvedimento  in  applicazione dei criteri attuativi della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, tuttora
in corso di definizione;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  1. L'indennita' di carica annua lorda di cui all'articolo unico del
decreto  ministeriale  16 marzo  1995,  spettante  ai  presidenti dei
sottoelencati enti e' adeguata, con decorrenza 1o gennaio 2001, nella
misura corrispondente ai seguenti importi:

     I.N.P.S.	L. 248.540.000;
     I.N.A.I.L.	L. 219.640.000;
     I.N.P.D.A.P.	L. 213.860.000;
     I.P.S.E.M.A.	L. 190.740.000.

  2.  L'importo  della  medaglia  di  presenza  di cui al comma 2 del
citato  articolo  unico  e'  adeguato, con la medesima decorrenza, in
lire 162.000.
  3. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una
medesima giornata.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Salvi