MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 8 giugno 2001, n. 9 

Norme  per  agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella
terapia del dolore - Indicazioni applicative - Legge 8 febbraio 2001,
n. 12.
(GU n.138 del 16-6-2001)
 
 Vigente al: 16-6-2001  
 

                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                     regioni e province autonome
                                  Ai referenti   regionali   per   le
                                     tossicodipendenze
                                  Ai responsabili   servizi  pubblici
                                     per le tossicodipendenze
                                  Al Dipartimento  per la valutazione
                                     dei      medicinali     e     la
                                     farmacovigilanza
                                      e, per conoscenza
                                  Alla  Societa'  italiana dei medici
                                     di medicina generale

  In  riferimento  alle  numerose  richieste di chiarimenti rivolte a
questo Ministero in merito all'applicazione della legge in oggetto da
parte   di   professionisti   sanitari   operanti   nel  campo  della
tossicodipendenza,  si ritengono opportune alcune indicazioni, intese
a facilitare la lettura e la corretta interprestazione delle relative
disposizioni legislative.
  Nell'esaminare  la  portata  della  legge  8 febbraio  2001, n. 12,
appare  significativo che il legislatore, pur potendo limitarsi, come
per  lo  piu' avviene nel caso di emendamenti introdotti nel corpo di
testi  normativi  organici,  ad indicare l'oggetto delle disposizioni
legislative  con un generico riferimento a "modifiche ed integrazioni
al  testo  unico  delle  leggi  in materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309, abbia invece ritenuto necessario indicarne
esplicitamente  l'ambito  operativo, conferendo a queste disposizioni
una   connotazione  specifica,  predeterminata  e  circoscritta,  per
l'appunto  finalizzata ad "agevolare l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore".
  Cio'  significa  che le prescrizioni innovative da essa introdotte,
ad  integrazione e modifica di quelle di carattere generale contenute
nel titolo IV del testo unico in esame, con particolare riguardo agli
articoli  41,  43, e 45, sono state concepite dal Parlamento e devono
essere necessariamente interpretate in funzione di tale obiettivo.
  Quindi,  sebbene  figuri  espressamente indicata soltanto nel nuovo
comma   1-bis   dell'art.  41  di  tale  testo  unico,  la  specifica
utilizzazione degli oppiacei elencati nell'allegato III-bis "a favore
di pazienti affetti da dolore severo in caso di patologia neoplastica
o  degenerativa",  con  esclusione  del trattamento domiciliare degli
stati    di    tossicodipendenza   da   oppiacei,   deve   intendersi
implicitamente  riferita  anche  alle  nuove previsioni dell'art. 43,
commi 2-bis, 3-bis, 4, 5-bis e 5-ter.
  A  questa  conclusione  si  giunge,  del  resto,  anche per diretta
conseguenza  del  logico  richiamo  all'allegato  III-bis, non a caso
inserito  nei  commi  2-bis  e  3-bis  dello  stesso  art. 43: non va
dimenticato,   infatti,  che  i  principi  attivi  indicati  in  tale
allegato,  ed  ammessi  al  beneficio  delle  modalita'  prescrittive
semplificate,  trovano  impiego  d'elezione proprio nella terapia del
dolore severo.
  Tale  assunto,  inoltre, risulta confermato anche dal comma 4 dello
stesso  art.  43, laddove si prevede che il medesimo allegato III-bis
possa  essere  modificato  con  apposito decreto per l'inserimento di
nuovi farmaci "contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III
previste    dall'art.    14,    aventi    una    comprovata    azione
narcotico-analgesica".
  Cio'  significa,  in  particolare,  che  le  modalita' prescrittive
indicate  nell'art. 43, commi 2-bis, e 3-bis sono applicabili ai soli
fini  del  trattamento  del  dolore  severo  in  pazienti  affetti da
patologia  neoplastica  o  degenerativa, e che la prescrizione di cui
all'art.   43,  comma  3-bis  non  e'  comunque  utilizzabile  per  i
trattamenti sostitutivi in pazienti tossicodipendenti da oppiacei.
  Per gli stessi presupposti della legge le modalita' di prescrizione
dei farmaci di cui all'allegato III-bis per scopi terapeutici diversi
da  quelli  del trattamento del dolore severo dei pazienti affetti da
patologia  neoplastica  o degenerativa restano invariate, nei termini
imposti dall'art. 43, comma 3, del medesimo testo unico in materia di
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  approvato  con il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Conseguentemente,  infine, nulla e' innovato per quanto riguarda le
prescrizioni  applicabili al trattamento medico-farmacologico erogato
in  assistenza  domiciliare  ai pazienti tossicodipendenti in caso di
terapia  sostitutiva  a  norma  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto
ministeriale  30 novembre  1990,  n.  444  (regolamento relativo alla
determinazione  dell'organico e delle caratteristiche organizzative e
funzionali dei servizi per le tossicodipendenze).
    Roma, 8 giugno 2001
                                                Il Ministro: Veronesi