Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 135/01).(GU n.160 del 12-7-2001)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2001;
Premesso che:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di
seguito: deliberazione n. 52/99), fissa i criteri per
l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della
materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti
urbane;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n. 237/00), definisce i criteri per la determinazione delle tariffe
per i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato;
l'art. 13, comma 8, della deliberazione di cui al precedente
alinea prevede che le tariffe entrano in vigore dal 1o luglio
dell'anno in cui e' presentata la proposta tariffaria, cioe', con
riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Viste:
la deliberazione n. 52/99;
la deliberazione n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del
12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000, n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 58/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del
29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del
costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la
compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai
sensi degli articoli 4, comma 11, e 5 della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
237/00, e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e
integrazioni della medesima deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 134/01,
recante integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe
per il servizio di fornitura del gas ai clienti del mercato
vincolato;
----> Vedere formule nel formato PDF <----
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
vigore a far data dal 1o luglio 2001.
Di conferire mandato al presidente e al direttore dell'area gas per
gli adempimenti a seguire.
Milano, 21 giugno 2001
Il presidente: Ranci