AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001 

Modifiche  e  integrazioni  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di
criteri  per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al
costo  della  materia  prima,  nella distribuzione dei gas a mezzo di
reti urbane. (Deliberazione n. 135/01).
(GU n.160 del 12-7-2001)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 21 giugno 2001;
  Premesso che:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di
seguito:    deliberazione    n.   52/99),   fissa   i   criteri   per
l'indicizzazione  delle tariffe, per la parte relativa al costo della
materia  prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti
urbane;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 237/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n.  237/00),  definisce i criteri per la determinazione delle tariffe
per  i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato;
    l'art.  13,  comma  8,  della  deliberazione di cui al precedente
alinea  prevede  che  le  tariffe  entrano  in  vigore  dal 1o luglio
dell'anno  in  cui  e'  presentata la proposta tariffaria, cioe', con
riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Viste:
    la deliberazione n. 52/99;
    la deliberazione n. 237/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n.  4/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 35 del
12 febbraio  2001,  recante  la  rettifica  di errori materiali nella
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
28 dicembre 2000, n. 237/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   13 marzo  2001,  n.  58/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 74 del
29 marzo  2001, recante disposizioni in materia di determinazione del
costo  medio  annuo  di  distribuzione per cliente e del fondo per la
compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai
sensi   degli   articoli   4,  comma  11,  e  5  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
237/00,  e  per  l'adozione  di  disposizioni recanti modificazioni e
integrazioni della medesima deliberazione;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2001,  n.  134/01,
recante integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe
per  il  servizio  di  fornitura  del  gas  ai  clienti  del  mercato
vincolato;
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  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
                vigore a far data dal 1o luglio 2001.
  Di conferire mandato al presidente e al direttore dell'area gas per
                     gli adempimenti a seguire.
                         Milano, 21 giugno 2001
                                                 Il presidente: Ranci