MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2001 

Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a novantuno
giorni relativi all'emissione del 16 luglio 2001.
(GU n.158 del 10-7-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario
2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 4 luglio 2001
e' pari a 102.039 miliardi di lire (pari a 52.699 milioni di euro);

                              Decreta:
  Per  il 16 luglio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantuno  giorni  con  scadenza  il  15 ottobre  2001 fino al limite
massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze)
dell'esercizio finanziario 2001.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 11 luglio 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata