COMUNE DI CONSELVE

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.173 del 27-7-2001)

    Il  comune di Conselve (Padova) ha adottato il 5 febbraio 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille
per l'anno 2001 con le differenziazioni di seguito indicate:
      a) aliquota nella misura del 4,5 per mille, in riferimento alla
tipologia  delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
meglio   specificate  nel  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili, e alle pertinenze ricadenti in
particelle   subalterne   al   mappale  dove  insiste  il  fabbricato
principale e/o comunque, attigue al fabbricato principale;
      b) aliquota  nella  misura  del  7  per mille solamente per gli
alloggi  non  locati  (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i
quali  tale  condizione  sussista  in via continuativa dal 1o gennaio
2000  alla  data  della  scadenza del versamento di acconto; da detta
condizione  sono  esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di
cui  all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504,  relativi  ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni;
      2)  di  confermare,  a  decorrere dall'anno 2001, la detrazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale posseduta dai
contribuenti, i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto
reale  di  usufrutto  o  abitazione, sono assistiti dal comune in via
continuativa;  di  confermare inoltre lo stesso aumento di detrazione
per l'abitazione principale di proprieta' dei nuclei familiari il cui
unico reddito riferito all'anno 2000 rientra nella tabella seguente:
      un componente L. 19.000.000;
      due componenti L. 23.000.000;
      tre o piu' componenti L. 28.000.000,
precisando  che  la  detrazione  deve  essere  comunque rapportata al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la destinazione ad
abitazione principale;
      3)  di  individuare  inoltre,  come beneficiarie della suddetta
detrazione  le  famiglie che hanno presenza di portatori di handicap,
non deambulanti, certificati dal servizio sanitario nazionale.
    In  tutti  i  casi,  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica
proprieta'  del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di
usufrutto o di diritto di abitazione nel corso del 2001. Si considera
direttamente   adibita   ad   abitazione  principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3
comma 56 della Legge 662/1996.
    Sono  escluse  dal  beneficio  le unita' immobiliari del gruppo A
classificato  A/1,  A/7,  A/8,  A/9, A/10 a meno che non si tratti di
abitazione dei portatori di handicap sopraindicati.
      4) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione
in  questione  dovranno  indicarne l'importo nell'apposito spazio del
bollettino   di  versamento.  Dovranno  inoltre  presentare  apposita
richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4
gennaio  1968  n. 15 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre  1998  n. 403, fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando
la  posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei
riguardi  dei  diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione
principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno
2000.  Detta  autocertificazione  dovra'  essere  presentata, pena la
decadenza,  entro  il  termine  di  effettuazione  del  versamento in
acconto all'Ufficio Tributi del comune.
    (Omissis).